Data di applicazione delle modifiche apportate dall’art. 62 del Dlgs 150/2009 all’art. 52 del Dlgs 165/261 e se lo stesso può intendersi vigente dal 1.1.2011, per poter procedere all’indizione delle progressioni verticali.

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2011
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

La Corte dei Conti Sez. autonomie con pronuncia n. 10 del 31.3.2010 conferma che la normativa di cui al richiamato art. 24 si applicava a decorrere dal 1 gennaio 2010, mentre il termine del 31.12.2010 doveva considerarsi relativo all’adeguamento del regolamento di organizzazione dell’ente, non incidendo sulla decorrenza della disciplina sulla progressione di carriera. Il comune non può più avviare procedure per la progressione verticale secondo la precedente disciplina attenendosi alla nuova regolamentazione fissata dal richiamato art. 62.

Testo 

OGGETTO: quesito in ordine alla data di applicazione delle modifiche apportate dall'art. 62 del Dlgs 150/2009 all'art. 52 del Dlgs 165/2001.

In riferimento ad una nota con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito formulato da un Comune in merito alla immediata applicazione dell'art. 62 del Dlgs 150/2009, ovvero se lo stesso debba intendersi vigente dal 1.1.2011. Ciò al fine di poter, eventualmente, procedere all'indizione delle progressioni verticali.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che il titolo III del citato Dlgs 150/2009 ha innovato profondamente il previgente sistema di avanzamento di carriera negli enti locali. Infatti, l'art. 24 disciplinante le progressioni di carriera prevede che la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica avvenga attraverso concorsi pubblici, con la riserva al personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. A norma del successivo art. 62, che modifica l'art. 52 del Dlgs. 165/2001, al personale interno che partecipa alla riserva è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso.
Ciò posto, si rileva che la richiamata normativa ha sollevato taluni problemi interpretativi, tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 31, comma 4, del predetto Dlgs 150/2009 che fissa, per gli enti locali, il termine del 31 dicembre 2010 per adeguare i propri regolamenti alla cennata normativa.
Sulla questione si è espressa la Corte dei Conti, sezione autonomie, la quale con pronuncia n. 10 del 31.3 2010 ha confermato che la normativa di cui al richiamato art. 24 si applicava a decorrere dal 1 gennaio 2010, secondo quanto disposto dal medesimo art. 24, mentre il termine del 31.12.2010 previsto dal suddetto art. 31 comma 4, doveva considerarsi relativo all'adeguamento del regolamento di organizzazione dell'ente, non incidendo sulla decorrenza della disciplina sulla progressione di carriera.
Per quanto sopra esposto si ritiene che il Comune non può più avviare procedure per la progressione verticale secondo la precedente disciplina, dovendo attenersi alla nuova regolamentazione fissata dal richiamato art. 62.