Funzioni Direttore Generale art. 108 del Tuoel D.Lgs n. 267/2000. Incarico di direttore generale conferito da una Amministrazione ad un dirigente di ruolo della Provincia, collocato in aspettativa durante l’incarico, chiede se lo stesso possa svolgere

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2011
Categoria 
14.03 Direttore Generale
Sintesi/Massima 

L’art. 108 del D.L.gs 267/2000, modificato dall’art. 2, comma 186, lett. D) della legge 23.12.2009, n. 191, e art. 1 comma 2 della legge 42/2010, consente alle province e ai comuni con popolazione inferiore ai 100.000, la nomina di un direttore generale fuori della dotazione organica. Tale figura professionale assolve ad una funzione di interfaccia tra gli organi di Governo e il personale dirigenziale (vedi sentenza Cons. Stato 3.10.2002 n. 5216). Non percorribili le ipotesi prospettate dall’Amm.ne riguardanti la possibilità di conferire al citato direttore generale funzioni di responsabile del servizio finanziario o altri compiti di natura gestionale, anche se di stretta attinenza alle materie attribuitegli secondo la normativa regolamentare.

Testo 

OGGETTO: Funzioni del Direttore Generale ai sensi dell'art. 108, del Tuoel D.Lgs. n. 267/2000. Richiesta di parere.

Con una nota una Amministrazione nel rappresentare di avere conferito l'incarico di direttore generale ad un dirigente di ruolo di una Provincia, collocandolo in aspettativa per la durata dell'incarico, ha chiesto se lo stesso possa svolgere attività anche di natura gestionale in materia di programmazione e controllo di Società Partecipate, Consorzi e Istituzioni, complementari e strumentali rispetto alle funzioni assegnategli o, se, invece, le stesse debbano essere svolte da altro dirigente. Ha chiesto, altresì, se, qualora l'Ente dovesse rientrare nei parametri di ente strutturalmente deficitario, con impossibilità di prorogare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, al Direttore Generale, senza ulteriore compenso, possa essere attribuita la responsabilità del servizio finanziario, essendo in possesso delle specifiche competenze.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 186, lett. d) della legge 23.12.2009, n. 191, e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, consente alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 100.000, la facoltà di prevedere, previa deliberazione della giunta, la nomina di un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, demandando alla fonte regolamentare il compito di definire i criteri per procedere alla nomina suddetta. Tale figura professionale, alla quale compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente della provincia o dal Sindaco e la sovrintendenza alla gestione dell'ente, assolve ad una funzione di interfaccia tra gli organi di governo e il personale dirigenziale, impartendo direttive e vigilando sull'osservanza e sull'attuazione delle stesse (v. sent. Cons. Stato 3/10/2002, n. 5216).
La ratio della disposizione, quindi, come evidenziato anche dalla Corte dei conti con sentenza n. 139/2007, è quella di introdurre nelle amministrazioni locali una figura manageriale, di norma estranea alla tradizionale struttura organizzativa, in possesso di una professionalità tale da consentire una gestione più efficiente ed efficace.
Nel caso di codesta Amministrazione, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi prevede la possibilità di conferire l'incarico di direttore generale anche ad un proprio dirigente, previo collocamento in aspettativa per la durata dell'incarico. Detta norma regolamentare è da ritenersi presupposto idoneo alla nomina, in forza dell'ampia autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali dal citato articolo 108. La previsione del collocamento in aspettativa dalle funzioni di dirigente correttamente evita il sostanziarsi di una causa di incompatibilità, tenuto conto che non è possibile cumulare nella stessa persona le particolari funzioni attribuite al direttore generale - di supervisione e coordinamento della gestione amministrativa svolta da personale dirigenziale - e le funzioni ordinarie del dirigente, che, in tale veste, risponde al direttore medesimo.
L'inconciliabilità delle funzioni di direttore generale con quelle di dirigente di qualsiasi struttura amministrativa dell'ente si desume, infatti, in modo inequivocabile sia dalla lettera dell'art. 108, laddove assegna al direttore generale il compito di sovrintendere alla gestione dell'ente che deve essere svolto con la dovuta imparzialità, sia dal disposto di cui all'art. 107, che enuncia le competenze proprie dei dirigenti.
Per tali considerazioni, si devono ritenere non percorribili le ipotesi prospettate da codesta Amministrazione riguardanti la possibilità di conferire al citato direttore generale le funzioni di responsabile del servizio finanziario o altri compiti di natura gestionale, anche se di stretta attinenza alle materie attribuitegli secondo la normativa regolamentare.
Peraltro, la giurisprudenza in materia, in parte richiamata anche da codesta Amministrazione, pur collocando la figura del direttore generale nell'ambito della dirigenza, lo differenzia da questa quanto alle competenze attribuite.