Richiesta parere su prerogative del vicesindaco ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs.vo n.267/2000. Competenza a nominare Segretario comunale.

Territorio e autonomie locali
8 Febbraio 2011
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

In caso di decesso del sindaco il vice sindaco non può procedere alla nomina di un nuovo segretario in quanto, ai sensi dell’art. 99 del d.lgs.vo n.267/2000, il sindaco può nominare il segretario comunale solo “dalla data di insediamento” ed entro un arco temporale tassativamente limitato decorso il quale “il segretario è confermato”. Poichè la norma non attribuisce al sindaco il potere di nominare altro segretario comunale in un tempo diverso da quello suindicato, tale possibilità è preclusa anche al vice sindaco.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato chiesto se, a seguito del decesso del sindaco di codesto comune, il vicesindaco possa nominare un nuovo segretario ai sensi dell'art. 99 del d.lgs n.267/2000.

L'art. 53, comma 1, del d.lgs.vo n.267/2000, prevede che, in caso di decesso del sindaco, le funzioni connesse a tale carica sono svolte dal vicesindaco fino a nuove elezioni.

Per quanto riguarda i poteri del vicesindaco nei casi di sostituzione del sindaco, il Consiglio di Stato (parere n. 501/2001 cit.) ha ritenuto che 'la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza, implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa' .

In particolare il Consiglio di Stato ha specificato che il vice sindaco, da un punto di vista funzionale '. è il 'vicario' del sindaco, cioè l'organo persona–fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di mancanza, assenza o impedimento' e, nel caso di decesso del sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.

Ciò posto, la questione qui posta verte sulla possibilità, da parte del vice sindaco, di procedere alla nomina del segretario ai sensi dell'art. 99 del d.lgs.vo n.267/2000.
La norma in esame attribuisce al sindaco il potere di nominare il segretario comunale solo 'dalla data di insediamento' ed entro un arco temporale tassativamente limitato - non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni - decorso il quale 'il segretario è confermato'.

La vigente normativa non attribuisce al sindaco il potere di nominare altro segretario comunale in un tempo diverso da quello suindicato.

Ne consegue che il vice sindaco, investito delle stesse attribuzioni, non può procedere alla nomina di un nuovo segretario ai sensi dell'art. 99 del d.lgs.vo n. 267/2000.