L’art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, al comma 1, numero 2, che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale, “nel territorio presso il quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza”.
I “funzionari di pubblica sicurezza” transitarono nel ruolo dei funzionari della Polizia di Stato già a seguito della entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 (cfr., in particolare, artt. 23, 36 e 96).
Considerato che in tale ruolo non sono compresi gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, benché tale Corpo sia compreso tra le forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della citata legge n. 121, si ritiene che non possa configurarsi, nel caso in questione, alcuna causa di ineleggibilità, anche considerato che le disposizioni in materia sono considerate dalla giurisprudenza norme di stretta interpretazione.