Costituzione in seno al consiglio provinciale di un nuovo gruppo.

Territorio e autonomie locali
23 Giugno 2010
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

la materia dei gruppi consiliari afferisce al “funzionamento dei consigli” disciplinato, come prevede espressamente l’art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 dall’apposito regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa (v. co. 3 stesso articolo 38). Pertanto, si ritiene che l’ipotesi del distacco dal gruppo di appartenenza originaria possa essere attuata esclusivamente in conformità alle surriferite disposizioni.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alla ammissibilità della costituzione di un gruppo consiliare originato dal distacco di due consiglieri provinciali dal gruppo di appartenenza originaria configurandosi quale formazione politica di carattere autonomo, non presente nel consiglio a seguito delle ultime consultazioni elettorali.

Al riguardo, si rileva in via preliminare che la materia dei gruppi consiliari afferisce al 'funzionamento dei consigli' disciplinato, come prevede espressamente l'art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 dall'apposito regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa (v. co. 3 stesso articolo 38).

Ne deriva che le problematiche relative alla costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
Nel caso di specie il locale statuto non detta puntuali disposizioni, rinviando alla fonte regolamentare.

In particolare i commi 4 e 5 dell'art. 7 di tale regolamento, nel disciplinare l'evenienza che uno (o più) consiglieri intendano appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui sono stati eletti, offrono due sole opzioni: aderire ad altro gruppo già presente in consiglio (previa accettazione del capogruppo di nuova appartenenza) oppure non intendendo aderire ad alcun gruppo preesistente, formare un 'gruppo misto'.

Per quanto precede, si ritiene che l'ipotesi del distacco dal gruppo di appartenenza originaria possa essere attuata esclusivamente in conformità alle surriferite disposizioni.