Istituzione circondari

Territorio e autonomie locali
30 Giugno 2010
Categoria 
04.02 Territorio
Sintesi/Massima 

L’art. 1, c.1- ter, del decreto legge 25.1.2010 n. 2, come convertito dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, inserendo il c.185 bis all’art.2 della legge finanziaria 2010 (l.191/2009), ha stabilito la soppressione dei “circondari provinciali esistenti…” e l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 21 del TUOEL, che prevedevano la possibilità di suddividere il territorio provinciale in circondari, di istituire l’assemblea dei sindaci e di nominare un presidente.
Pertanto si ritiene che previsioni statutarie contrastanti con le suddette disposizioni non siano consentite, indipendentemente dalla esiguità o meno delle spese sostenute da ciascun ente Provinciale per i costi dei servizi e per gli eventuali emolumenti spettanti ai consiglieri di circondario.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Provincia, nel premettere che l'attuale suddivisione del proprio territorio in circondari risponde a specifiche peculiarità dello stesso e che i relativi uffici di direzione politica incidono in misura irrilevante sui costi dei servizi, chiede se debba considerarsi applicabile 'a detta organizzazione' la norma di cui all'art. 1, c.1- ter, del decreto legge 25.1.2010 n. 2, come convertito dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010.

Come è noto, tale disposizione, inserendo il c.185 bis all'art.2 della legge finanziaria 2010 ( l.191/2009), ha stabilito la soppressione dei 'circondari provinciali esistenti.' e l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del TUOEL, che prevedevano la possibilità di suddividere il territorio provinciale in circondari, di istituire l'assemblea dei sindaci e di nominare un presidente.

Pertanto si ritiene che previsioni statutarie contrastanti non siano consentite, indipendentemente dalla esiguità o meno delle spese sostenute da ciascuna Provincia per i costi dei servizi e per gli eventuali emolumenti spettanti ai consiglieri di circondario.

Ciò attesa la particolare valenza della nuova disciplina derivante dalle finalità perseguite, di tutela di interessi generali in materia di politiche di bilancio statale; trattasi, infatti, di disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica.

Si ricorda in proposito come la Corte Costituzionale ( sent. n.64/2005) ha ritenuto non contestabile il potere statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, pur se si traducono inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia delle spese degli enti ( per i riflessi di natura organizzativa).