IN ASSENZA DI NORMATIVA REGIONALE, LE MODALITA' DI SCIOGLIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE SONO DISCIPLINATE DALLLA NORMATIVA STATALE- SE LE COMUNITA' MONTANE SONO STATE COMMISSARIATE CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELL'ART 141 TUOEL, NON POTENDOSI INTERVENIRE SU ORGANI GIA' SCIOLTI.
Class. n. 15900/TU/00/141
Roma, 18 GIUGNO 2010
Oggetto: Comunità montane della ........ - mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.
Si fa riferimento alla nota dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani trasmessa con prefettizia del 22 aprile u.s. con la quale - nel premettere che in applicazione di quanto disposto dagli artt. 67 e 69 della legge regione ........ n. 11/08 il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ha provveduto al commissariamento delle locali comunità montane con contestuale nomina di commissari straordinari – si chiede di conoscere se risulti applicabile alle comunità montane della ....... la procedura di scioglimento di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al riguardo si premette che in materia di scioglimento degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione l'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267/2000 dispone al comma 8 che, ove non diversamente previsto dalle leggi regionali, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Ciò posto, si osserva che la legge regionale di riordino delle comunità montane non ha introdotto disposizioni in materia di controllo sugli organi, conseguentemente, tenuto conto del chiaro tenore letterale del citato art. 141 comma 8, si ritiene che, in assenza di una puntuale normativa regionale, le modalità di scioglimento delle comunità montane sono disciplinate dalla più volte richiamata normativa statale. La stesa normativa regionale peraltro all'art. 67 comma 3 espressamente dispone che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del D.lgs. n. 267/2000.
Tenuto conto tuttavia che come sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 69 della citata legge regionale, le menzionate comunità montane, sono state commissariate con provvedimento del Presidente della giunta regionale, non possono trovare applicazione, nel caso in esame, le disposizioni dell'art. 141 T.U.O.E.L., non potendosi intervenire su organi già sciolti.