L’art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, al comma 1, numero 2, che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale, “nel territorio presso il quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza”.
I “funzionari di pubblica sicurezza” transitarono nel ruolo dei funzionari della Polizia di Stato già a seguito della entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 (cfr., in particolare, artt. 23, 36 e 96).
Considerato che in tale ruolo non sono compresi gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, benché tale Corpo sia compreso tra le forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della citata legge n. 121, si ritiene che non possa configurarsi, nel caso in questione, alcuna causa di ineleggibilità, anche considerato che le disposizioni in materia sono considerate dalla giurisprudenza norme di stretta interpretazione.
Class. n.15900/TU/60 Roma,
AL COMUNE DI
e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Incompatibilità art. 60, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, prevista dal decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un consigliere comunale, comandante della Stazione del Corpo Forestale competente sul territorio del comune presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva.
L'art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, al comma 1, numero 2, che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale, 'nel territorio presso il quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza'.
Al riguardo, va rilevato che i 'funzionari di pubblica sicurezza' transitarono nel ruolo dei funzionari della Polizia di Stato già a seguito della entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 (cfr., in particolare, artt. 23, 36 e 96).
Considerato che in tale ruolo non sono compresi gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, benché tale Corpo sia compreso tra le forze di Polizia ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 121, si ritiene che non possa configurarsi, nel caso in questione, alcuna causa di ineleggibilità, anche tenuto conto della circostanza che le disposizioni in materia di cause ostative all'espletamento del mandato amministrativo negli enti locali, costituendo un limite all'esercizio del diritto di elettorato passivo riconosciuto dall'art. 51 della Costituzione, sono considerate dalla giurisprudenza norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di ricorso all'analogia.