Statuto comunale. Procedimento approvazione ex art. 6. co.4 T.U.E.L. n.267/2000.

Territorio e autonomie locali
8 Giugno 2010
Categoria 
01.02 Modalità approvative
Sintesi/Massima 

Lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) è approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, assegnati".
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale, nella contingenza di dover procedere all'adozione di modifiche del locale statuto, sono stati richiesti chiarimenti in merito al correlativo procedimento disciplinato dall'art.6, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000.
In particolare, è stato chiesto di conoscere quale debba essere il quorum strutturale del consiglio comunale per l'approvazione delle cennate modifiche.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Il procedimento deliberativo in argomento ha una valenza speciale (e non può, pertanto, invocarsi l'applicabilità di fonti normative diverse, quale il regolamento sul funzionamento del consiglio), stante l'intendimento del legislatore di riservare un regime particolare all'approvazione dell' "atto fondamentale" dell'ente locale.
E' in tale prospettiva che va considerata la prescrizione di un consenso più ampio rispetto a quello ordinariamente richiesto per l'approvazione della generalità degli atti deliberativi.
In particolare, si prevede che lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) sia approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, assegnati".
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati'.
Tali due votazioni a maggioranza assoluta, possono anche non essere consecutive, ma intervallate da una o più sedute infruttuose.
Si ritiene utile precisare che la duplice approvazione a maggioranza assoluta è sempre necessaria, ivi compreso il caso in cui tale quorum sia stato raggiunto nella prima votazione, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni a maggioranza assoluta assommeranno a tre.
Si ritiene, da ultimo, di evidenziare che, nel procedimento in esame, "quorum strutturali" e "quorum funzionali" coincidono.
Non si vede, infatti, come potrebbe essere conseguito, rispettivamente, il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati" (in prima istanza), ovvero il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati" (nelle sedute successive), ove non risultasse presente almeno lo stesso numero legale di consiglieri assegnati.