Ammissibilità del referendum in mancanza di un regolamento di attuazione.

Territorio e autonomie locali
9 Giugno 2010
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

Possibilità di attuazione di un referendum consultivo, in mancanza dello specifico regolamento previsto dallo Statuto.
Si ritiene che il regolamento costituisce presupposto essenziale per l’attivazione della consultazione referendaria, nella considerazione che le norme di dettaglio hanno una funzione complementare ed integrativa delle previsioni statutarie. Tale orientamento risulta conforme alla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia che ritiene debba essere la fonte regolamentare a “prevedere le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall’iniziativa sino alla proclamazione dei risultati……” inclusi i sistemi con cui sindacare l’ammissibilità della consultazione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede un parere in ordine alla possibilità di attuazione di un referendum consultivo, nel comune di . tenuto conto che non è stato ancora adottato lo specifico regolamento previsto dallo Statuto all'art. 4, c.7.
Al riguardo, nel confermare i pregressi orientamenti formulati dalla scrivente in relazione a fattispecie analoghe, si ritiene che il regolamento costituisce presupposto essenziale per l'attivazione della consultazione referendaria, nella considerazione che le norme di dettaglio hanno una funzione complementare ed integrativa delle previsioni statutarie.
In tal senso depone, peraltro, la stessa formulazione contenuta nello Statuto dell'ente che, 'riconosce', all'art. 44, l'istituto del referendum tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale mentre, all'art. 4 citato, collocato tra i 'Principi Generali', fa espresso riferimento al Regolamento del referendum.
Ciò posto, si segnala come tale orientamento risulta conforme alla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia - richiamata dallo stesso comune di. – che ritiene debba essere la fonte regolamentare a 'prevedere le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati..' inclusi i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione.