Massima
In assenza di previsioni regolamentari dettagliate, l’uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o di gruppi consiliari deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.
Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede un parere sulle diverse letture date da codesto ufficio sull'utilizzo dello stemma comunale da parte di un gruppo consiliare di minoranza, affiancato al proprio simbolo politico.
Al riguardo, si conferma che lo stemma comunale costituisce il segno distintivo dell'ente, l'elemento grafico rappresentativo della identità stessa del comune il quale può agire, mediante la tutela riconducibile a quella del diritto al nome di cui all'art. 7 del codice civile, contro chiunque ne faccia un uso improprio o, comunque, non consentito.
Lo stemma comunale è previsto dall'art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che demanda all'autonomia dell'ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l'eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso.
Nel caso in esame, lo statuto comunale (art. 3, comma 3) descrive la foggia dello stemma comunale ma non disciplina le modalità di utilizzo dello stesso né risulta che l'ente abbia adottato un apposito regolamento in materia.
In assenza di siffatta normativa, si ritiene che l'uso dello stemma sia comunque da considerare compatibile sia da parte dei consiglieri singolarmente sia dai gruppi, in considerazione del fatto che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale, del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione.
In più occasioni è stato precisato che, in assenza di previsioni regolamentari più dettagliate (che l'ente potrebbe, comunque, decidere di adottare per prevedere, ad es. la previa autorizzazione dell'ente ad utilizzare lo stemma) l'uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o di gruppi consiliari, deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.
Il suo utilizzo deve, quindi, essere limitato all'esercizio del munus istituzionale di cui il gruppo è investito ed a tal fine è opportuno che sulla carta intestata sia prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza della denominazione del gruppo o del nominativo del consigliere nonchè del simbolo del gruppo con la specifica indicazione 'gruppo consiliare'.