ISTANZA TRASFERIMENTO DIPENDENTI P.S. DELEGATI A RAPPRESENTARE ENTI LOCALI PRESSO SOCIETA' DI NATURA CONSORTILE.

Territorio e autonomie locali
12 Gennaio 2011
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

LA RICHIESTA DI AVVICINAMENTO AL LUOGO IN CUI VIENE SVOLTO IL MANDATO AMM.VO DEVE ESSERE ESAMINATA DAL DATORE DI LAVORO CON CRITERI DI PRIORITA'

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/78. Roma, 12 GENNAIO 2011

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 78, co. 6, del d. lgs. n. 267/2000. Istanze di trasferimento presentate da dipendenti della Polizia di Stato, delegati a rappresentare enti locali presso società di natura consortile.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Dipartimento ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare nei confronti di quattro dipendenti della Polizia di Stato, che hanno prodotto istanza di trasferimento, il beneficio di cui all'art. 78, co. 6, del T.U.O.E.L..
In base a quanto riferito, gli interessati hanno prodotto apposita delega a rappresentare gli enti comunali presso società di natura consortile, cui partecipano i comuni rappresentati.
In merito si osserva che l'articolo in argomento introduce una disposizione di garanzia a favore di tutti i lavoratori dipendenti per evitare loro restrizioni o limitazioni all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato. In proposito, è stabilito che la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
L'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 statuisce poi che, ai fini dell'applicazione delle norme di cui al capo IV - status degli amministratori locali (artt.77-87) – nel novero degli amministratori locali sono compresi anche 'i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali'.
Ciò posto, è necessario precisare che occorre di volta in volta esaminare se il rappresentante dell'ente locale sia stato designato a partecipare ad organi di un consorzio fra enti locali o piuttosto di altro ente: infatti non tutti gli enti cui partecipino più comuni o altri enti locali possono essere definiti 'consorzi fra enti locali'.
Dalla documentazione trasmessa da codesto Dipartimento, concernente gli atti di quattro 'enti di consorzio', risulta che solo il consorzio di gestione '..........' appare configurare un consorzio fra enti locali, ai cui amministratori sono dunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 del testo unico.
Invece, nelle altre tre ipotesi, la società per azioni denominata '........Servizi S.p.A.' , la società per azioni denominata '...... Patrimonio e Infrastrutture S.p.A.' e la società a responsabilità limitata '........ Società Consortile a r. l.' , si riscontrano tre ipotesi di società di capitali e pertanto ai componenti dei relativi organi, non rientrando gli stessi nel novero degli amministratori locali come definito dall'art. 77 del T.U.O.E.L., non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 del medesimo testo unico.