Tale deroga come previsto dall’art. 1, comma 557 legge 27.12.2006, n. 296, prima delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, verrebbe utilizzata solo per il Corpo dei vigili urbani, che a fronte di dotazione organica di 116 unità disposte di un contingente operativo di n. 70 unità effettive. Si ritiene che Codesta amministrazione il cui parametro spesa di personale/spesa corrente, è inferiore al 35%, possa derogare al limite del 20% del turn-over.
OGGETTO: Limitazioni assunzionali e carenza di personale della polizia municipale. Quesito.
Con una nota una Amministrazione rappresentando le difficoltà che incontra nell'assicurare il normale svolgimento dei servizi a causa dell'esiguità del personale in servizio, ha chiesto di conoscere se sia possibile usufruire di una speciale deroga al rispetto dei parametri imposti dalla vigente normativa assunzionale, tenuto conto che l'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti è del 22,02%. Tale deroga, come prevista dall'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296, prima delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, verrebbe utilizzata limitatamente al Corpo dei vigili urbani, che a fronte di una dotazione organica di 116 unità dispone di un contingente operativo di n. 70 unità effettive.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 118 della recente legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), aggiungendo un periodo al comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dal richiamato D.L. 78/2010, ha previsto la possibilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, di effettuare le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in deroga al 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale. Le funzioni fondamentali individuate dalla lett. b), comma 3 dell'art. 21 in commento, attengono proprio quelle di polizia locale.
In forza della previsione soprarichiamata, si ritiene, quindi, che codesta Amministrazione il cui parametro spesa di personale/spesa corrente, è inferiore al 35%, possa derogare al limite del 20 per cento del turn-over, per le assunzioni da effettuarsi per il settore della polizia municipale, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle ulteriori condizioni poste dal comma 118 in commento.