RIMBORSO SPESE PER UN CONSIGLIERE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ANCI.

Territorio e autonomie locali
25 Novembre 2010
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

L'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato città prevede che agli amministratori degli enti locali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, viene riconosciuto, nelle more dell’adozione del nuovo decreto interministeriale, un rimborso delle spese di soggiorno che non può superare l’80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, importi che non possono essere considerati come rimborsi forfetari, comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile. Viene previsto inoltre che, fermo restando il suddetto limite, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non possa comunque superare gli importi stabiliti dal c.c.n.l. del personale dirigente del comparto regioni - autonomie locali.

Testo 

Prot.n. 15900/TU/00/84 Roma,
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. )

OGGETTO: Comune di . Rimborsi spese viaggio. Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese viaggio.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso l'ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del comune di Inveruno in merito al rimborso spese per un consigliere comunale per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nazionale dell'ANCI.
Al riguardo, si rappresenta che la norma disciplinata dall'art. 85 del T.U.O.E.L. non attribuisce, all'amministratore che partecipa alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, un diritto soggettivo al percepimento del rimborso per le spese sostenute, ma rimette all'autonomia decisionale dell'ente la facoltà di concedere tale rimborso.
Premesso quanto sopra, si soggiunge che sull'articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 78//2010 del 31 maggio 2010, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione di parte del comma 1 del citato art. 84 e più precisamente delle parole 'nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese'.
L' Amministrazione, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale che individuerà, sulla base delle intervenute modifiche all'art. 84 T.U.O.E.L. i nuovi parametri per il rimborso delle spese di viaggio sostenute, ha sottoscritto in data il 6 ottobre u.s., in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, un accordo con il quale, in buona parte, vengono anticipati i contenuti dell'emanando decreto ministeriale.
In tale accordo viene previsto che agli amministratori degli enti locali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, viene riconosciuto, nelle more dell'adozione del citato decreto, un rimborso delle spese di soggiorno che non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, importi che non possono essere considerati come rimborsi forfetari, comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile. Viene previsto inoltre che, fermo restando il suddetto limite, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non possa comunque superare gli importi stabiliti dal c.c.n.l. del personale dirigente del comparto regioni - autonomie locali.
Sia le spese di viaggio che quelle di soggiorno dovranno essere effettivamente sostenute e documentate.
E' infine previsto che gli enti locali possono rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e finanziaria.