La giurisprudenza ha escluso dall’ipotesi dell’ineleggibilità prevista dall' art. 60, comma 1, n.7 del TUOEL la sola ipotesi del lavoro autonomo e del lavoratore che non espleti attività lavorativa a favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di lavoro, in quanto al servizio esclusivo di una impresa esterna, esclusiva titolare del potere disciplinare.
Nella fattispecie, il consigliere comunale è stato assegnato all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 468/1997, che revisiona la disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge n. 196/1997.
Il successivo art. 8 del citato decreto legislativo prevede che l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità.
Anche l’articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ha previsto espressamente che l’utilizzo nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, indicate nell’art. 3 del medesimo decreto legislativo, non determina l’instaurazione di un tipico rapporto di lavoro.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione non ricorra l’ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000.
.Class. n.15900/TU/60 Roma,
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. )
OGGETTO: Comune di . Incompatibilità art. 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – ineleggibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito da parte del comune di , in merito ad una eventuale causa di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, collocato in mobilità, assegnato dall'INPS presso il medesimo ente territoriale.
La questione sollevata va analizzata alla luce dell'art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale non sono eleggibili nel rispettivo consiglio comunale i dipendenti del comune.
Al riguardo, la giurisprudenza ha escluso dall'ipotesi dell'ineleggibilità prevista dalla norma citata la sola ipotesi del lavoro autonomo (Cassazione civile, sez. I, n. 9762 del 15.9.1995; Tribunale di Sassari, sez. civ. sent. n. 1254 del 13.11.2002) e del lavoratore che non espleti attività lavorativa a favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di lavoro, in quanto al servizio esclusivo di una impresa esterna, esclusiva titolare del potere disciplinare (Cassazione civile, sez. I, 11.3.2005, sent. n.5449).
La ratio della norma è evidentemente quella di garantire il più possibile la separazione tra attività politica e attività di gestione e l'elemento di discrimine affermato dalla giurisprudenza è la sussistenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato (sottoposizione ad ordini e direttive, inserimento del lavoratore nella struttura dell'ente.).
Nella fattispecie, il consigliere comunale è stato assegnato all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 468/1997, che revisiona la disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge n. 196/1997.
Il successivo art. 8 del citato decreto legislativo prevede che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva non determina in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità.
Anche l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ha previsto espressamente che l'utilizzo nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, indicate nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, non determina l'instaurazione di un tipico rapporto di lavoro.
Difatti, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 206/05, il contratto dei predetti lavoratori non è equiparabile a quello dei lavoratori subordinati, differenziandosi per l'elemento oggettivo, soggettivo e per la causa del contratto.
Tale interpretazione è stata recepita anche dalla costante giurisprudenza. Infatti, la Corte di Cassazione, s.u. civ., con sentenza del 22 febbraio 2005, n. 3508 ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra un lavoratore di pubblica utilità e la P.A. non ha natura di lavoro subordinato, instaurandosi, tra l'ente ed il lavoratore, unicamente un rapporto c.d. di 'utilizzazione'.
Anche la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 31 maggio 2001, ha precisato che 'le disposizioni che hanno riguardato i lavori socialmente utili..costantemente hanno sancito l'impossibilità di ravvisare, nel rapporto instaurato fra i lavoratori e i destinatari dell'attività da essi svolta, l'essenza del lavoro subordinato'
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione non ricorra l'ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000.