Pareri

Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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3 Agosto 2017
Territorio e autonomie locali

Deleghe sindacali ai consiglieri.
Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
    Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
   Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.

 

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1 Agosto 2017
Territorio e autonomie locali

L’articolo  46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000 demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le norme statutarie che eventualmente   prevedano una delibera consiliare avente ad oggetto le linee programmatiche del sindaco non confliggono, ad avviso della scrivente amministrazione,  con le previsioni dell’art.  42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, essendo, invece, attuative delle medesime.

 

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1 Agosto 2017
Territorio e autonomie locali

L’art. 73 della legge n. 6972/1890  deve intendersi abrogato in virtù dell’art. 24 della legge n. 133/08 di conversione del d.l. n. 112/08 (c.d. taglialeggi).
 Pertanto, in conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000 ed all’art. 45 del codice civile, è superata la risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 86022/19/10/22 del 5.04.2002, con la quale, riguardo all’Ente tenuto alla compartecipazione agli oneri derivanti dal collocamento in comunità residenziale di minori, era stato individuato esclusivamente il comune di residenza del minore nel caso di soggetto con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.

 

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1 Agosto 2017
Territorio e autonomie locali

Individuazione dei Comuni cui compete sostenere l'onere economico per il mantenimento di un minore in una struttura di accoglienza in relazione alla legge n. 328/00 che all'art. 6, comma 4, stabilisce il principio che esso sia imputabile all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza. Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio. La disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.

 

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21 Luglio 2017
Territorio e autonomie locali

Qualora le disposizioni regolamentari dell’Ente consentono la modificazione della denominazione  dei gruppi, le prerogative già riconosciute al gruppo originario vengono mantenute in capo allo stesso gruppo con la nuova denominazione acquisita.

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21 Luglio 2017
Territorio e autonomie locali

L’uso della fascia tricolore è legato alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e, dunque, anche il sindaco, nel rilascio di deleghe è vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa.   
   Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsi della fascia tricolore.
   Sono validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”.
 

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21 Luglio 2017
Territorio e autonomie locali

In virtù anche dell’art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo, lo statuto ed il regolamento possono integrare le disposizioni degli articolo 39 e 40 del medesimo decreto, disciplinanti l’istituto della presidenza del consiglio comunale, ma non possono derogare ad esse.
  Nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia.         
E’ opportuna una specifica disposizione regolamentare che indichi i tempi certi entro i quali la documentazione a supporto delle proposte debba essere posta a disposizione dei singoli consiglieri prima delle relative sedute, non sembrando sufficiente attenersi la mera prassi. Tale normativa, così come rilevato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con sentenza n. 00326/2012, “'assolve a quel fondamentale diritto di adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da discutere che connota il funzionamento di tutti gli organi collegiali privati (es.: art. 2366 cod. civ. inerente le formalità di convocazione delle assemblee societarie) e pubblici”'.
 

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21 Luglio 2017
Territorio e autonomie locali

Surroga consigliere. Ai sensi dell’art 45, primo comma, del decreto legislativo n. 267/00 è previsto che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”. Pertanto, non è consentito dal dettato legislativo surrogare il consigliere venuto a mancare  con  il primo dei non eletti appartenente ad una lista diversa da quella del consigliere da sostituire.

 

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21 Luglio 2017
Territorio e autonomie locali

 Parità di genere comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Si ritiene che  per i   comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti  debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati  articoli  6, comma 3 e  46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,  non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.  

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21 Luglio 2017
Territorio e autonomie locali

La qualificazione di gruppo misto è data dal fatto che questi comprende tutti i consiglieri che non si riconoscano in alcun altro gruppo presente in consiglio o che siano stati espulsi da questi senza possibilità di trovare ulteriore collocazione e che non necessariamente siano qualificabili come minoranza od opposizione rispetto alla maggioranza consiliare.
   L’esercizio del diritto di costituire il gruppo misto non dovrebbe essere subordinato alla presenza di un numero minimo di componenti.

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22 Maggio 2017
Finanza locale

Non si applicano alle aziende speciali le nuove regole di scelta dei revisori tramite estrazione dall'elenco

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

I consiglieri, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Sostituzione sindaco sospeso ai sensi del decreto legislativo n. 235/12. Computo vice sindaco, anch’egli consigliere comunale, ai fini del quorum per la validità delle sedute del consiglio.
Per quanto concerne la questione del computo del sindaco ai fini del calcolo del quorum strutturale, si ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in molteplici occasioni, secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco”.

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Diritto di accesso dei consiglieri. La Commissione ha specificato che “in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale - nell'esercizio del proprio munus publicum - non può subire compressioni di alcun genere, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente”.

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Art. 39, comma, 2 del decreto legislativo n. 267/00. Tale norma prevede che il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
La formulazione letterale della norma lascia desumere che, nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi sia la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Uso della fascia tricolore da parte di un consigliere comunale. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsi della fascia tricolore.

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18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Diritto di accesso dei consiglieri al Piano esecutivo di gestione (PEG). Come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Nel caso particolare, si rileva che l’articolo 169 del decreto legislativo n. 267/00 relativo al Piano esecutivo di gestione (PEG), al comma 3, prevede la facoltatività dell’adozione di tale strumento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L’art. 227 del medesimo decreto legislativo disciplina il rendiconto di gestione disponendo al comma 3 una deroga per tale tipologia di comuni in ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232. Non appare che le disposizioni in parola contengano limitazioni all’accesso nei riguardi dei consiglieri comunali i quali, oltre ad avere diritto di visionare ed eventualmente di estrarre copia di qualsiasi atto che sia in possesso del comune, hanno un diritto a visionare proprio gli specifici atti ai sensi dell’articolo 227 citato - che al comma 2, prevede testualmente che “la proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”.

Parere
18 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

Gruppi consiliari. Come noto, l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge e la relativa materia è regolata dalle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti locali. Pertanto, la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale.

Parere
16 Maggio 2017
Territorio e autonomie locali

L’articolo 39, comma 2, citato stabilisce che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il successivo art. 43 che enuncia i “diritti dei consiglieri”, al comma 1, ribadisce, tra l’altro, che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal richiamato art. 39, comma 2. E’ da ritenere che nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.