Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Qualora il vicesindaco, ricopra in tale veste la funzione di reggente a seguito della sospensione del sindaco, permane altresì nel ruolo di assessore comunale, derivandone che il numero massimo di quattro assessori previsto dalla legge, comprensivo del vicesindaco, è attualmente pienamente garantito.
Deliberazioni di giunta immediatamente eseguibili. Sulla materia il giudice amministrativo ha precisato che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto” ( T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014).
Nomina consigliere politico da parte del sindaco. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
E’ prevista la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.
Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/14. Come noto, il comma 137 della legge n. 54/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il comune di xx ha pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore. Tuttavia, nessuna delle cinque candidate corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. Alla luce dei principi enucleati dalla citata pronuncia, il mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta del Comune di xx apparirebbe adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori di genere femminile.
Nomina giunta comunale. Con riferimento alla nomina da parte del sindaco del comune di xx di un “assessore fuori giunta”, si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del citato dlgs, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi. E’ prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90.
Numero assessori. In ordine all’individuazione del numero degli assessori occorre far riferimento all’ art. 1, comma 135, della legge n. 56/14, che ha modificato l’art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale, alla lettera b), consente, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la nomina di massimo quattro assessori. A tale numero occorrerà aggiungere il Sindaco che, come osservato nella Circolare ministeriale n. 6508 del 24.4.2014, dovrà essere computato al fine della determinazione delle quote di genere previste per la composizione della giunta.
Convocazione consiglio comunale. Un gruppo di consiglieri del comune di xxx ha chiesto l’intervento prefettizio al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’ente, lamentando, nel contempo, la mancata attuazione della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione dell’assemblea in “seduta aperta”. Al riguardo, va ribadito che il diritto ex art. 39, comma 2, citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.
Parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. L’art 2, comma 1, lett. b) della legge n. 215/12 ha modificato l’art. 46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.
La normativa in discorso va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/03, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Le previsioni in materia di parità di genere nelle giunte degli enti locali, dettate in coerenza con i principi declinati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.
Possibilità di nominare il sindaco quale capogruppo consiliare. Si fa presente che nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del dlgs n. 267/2000. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art. 52 del decreto legislativo n. 267/00).
Si ha cessazione dall'incarico nel caso in cui il revisore dei conti sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti in carcere, anche se il regolamento prevede che il periodo di impossibilità a svolgere le funzioni debba essere superiore a tre mesi.
Con lo scioglimento dell'Unione ciascun comune membro deve richiedere alla competente Prefettura l'estrazione del proprio revisore.
Convocazione consiglio comunale ex Art.39 del decreto legislativo n. 267/00 Il diritto ex art. 39, comma 2, " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez.1, 25 luglio 2001, n.4278).
Qualora l’intenzione dei proponenti non sia diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione legislativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.
É di competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti in caso di inadempienze.
È competenza della Corte dei conti valutare le segnalazioni del revisore sui dati contabili approvati dall'ente
Convocazione consiglio tramite pec.
Sembrando ormai consentito l’utilizzo del mezzo informatico anche per le convocazioni dei consigli comunali, si osserva che “le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo” (conforme, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020 richiamato da T.A.R. per la Lombardia n. 1376/2011 del 30/05/2011). Appare utile richiamare la sentenza n. 11420 del 28.09.2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda bis) ha rilevato “che, ai sensi del nuovo regolamento, la convocazione mediante l’invio dell’“avviso di convocazione” alla casella di posta elettronica certificata all’uopo messa a disposizione all’Amministrazione di “ciascun consigliere” costituisce e, quindi, va intesa come la modalità “ordinaria” all’uopo prescritta”.
Deleghe sindacali ai consiglieri.
Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
L’articolo 46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000 demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le norme statutarie che eventualmente prevedano una delibera consiliare avente ad oggetto le linee programmatiche del sindaco non confliggono, ad avviso della scrivente amministrazione, con le previsioni dell’art. 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, essendo, invece, attuative delle medesime.
L’art. 73 della legge n. 6972/1890 deve intendersi abrogato in virtù dell’art. 24 della legge n. 133/08 di conversione del d.l. n. 112/08 (c.d. taglialeggi).
Pertanto, in conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000 ed all’art. 45 del codice civile, è superata la risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 86022/19/10/22 del 5.04.2002, con la quale, riguardo all’Ente tenuto alla compartecipazione agli oneri derivanti dal collocamento in comunità residenziale di minori, era stato individuato esclusivamente il comune di residenza del minore nel caso di soggetto con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Individuazione dei Comuni cui compete sostenere l'onere economico per il mantenimento di un minore in una struttura di accoglienza in relazione alla legge n. 328/00 che all'art. 6, comma 4, stabilisce il principio che esso sia imputabile all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza. Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio. La disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.
Qualora le disposizioni regolamentari dell’Ente consentono la modificazione della denominazione dei gruppi, le prerogative già riconosciute al gruppo originario vengono mantenute in capo allo stesso gruppo con la nuova denominazione acquisita.