L’articolo 46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000 demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le norme statutarie che eventualmente prevedano una delibera consiliare avente ad oggetto le linee programmatiche del sindaco non confliggono, ad avviso della scrivente amministrazione, con le previsioni dell’art. 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, essendo, invece, attuative delle medesime.
Il Comune di … ha chiesto se le linee programmatiche presentate dal sindaco ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000, debbano essere sottoposte al voto del consiglio comunale e formalizzate in una deliberazione collegiale o se debbano essere discusse senza votazione e senza modifica dei contenuti, dando luogo solo ad un mero verbale.
Ciò, al fine di una eventuale revisione delle relative disposizioni statutarie.
Al riguardo, così come evidenziato dall’Ente richiedente, si osserva che il predetto articolo 46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000 demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Si ricorda, altresì che l’articolo 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 prescrive che lo statuto disciplina anche i modi di partecipazione del consiglio “alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco... e dei singoli assessori”.
Il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo come enunciata dal decreto legislativo n. 267/2000 è chiamato, dunque, a partecipare al programma amministrativo sia nella fase iniziale e sia nelle fasi intermedie, con le modalità indicate proprio nello statuto.
Lo statuto del Comune …, all’articolo 12, comma 6, stabilisce che il Consiglio delibera entro 90 giorni dalla prima seduta, sulle linee programmatiche di governo che il sindaco presenta dopo avere consultato la Giunta.
Come previsto sempre dallo statuto del Comune di … (art. 12, comma 7), il Consiglio effettua la verifica e l’adeguamento delle linee programmatiche di governo “in occasione dell’approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico”.
Ciò posto, le norme statutarie relative alla partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche del sindaco non sembrano confliggere con le previsioni del citato art. 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, essendo, invece, attuative delle medesime.
Pertanto, si ritiene che le predette linee programmatiche non possano non essere “partecipate” se non con delibere quali tipici provvedimenti con i cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà (v. in particolare, l’art. 42, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, nonché la sentenza n. 1885/2011 del 19.11.2011 con la quale il T.A.R. della Campania - Salerno – non esclude la “delibera” quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco.