Attribuzione denominazione lista civica a Gruppo consiliare comunale

Territorio e autonomie locali
21 Luglio 2017
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Qualora le disposizioni regolamentari dell’Ente consentono la modificazione della denominazione  dei gruppi, le prerogative già riconosciute al gruppo originario vengono mantenute in capo allo stesso gruppo con la nuova denominazione acquisita.

Testo 

E’ stato posto un quesito in materia di formazione dei gruppi consiliari.
   In particolare, dagli atti pervenuti si evince che la lista “….”, a seguito delle elezioni abbia espresso due consiglieri.
  Uno dei due consiglieri eletti è transitato in altro gruppo consiliare, mentre il secondo, rimasto unico consigliere, ha mutato l’originaria denominazione del gruppo.
  Il consigliere transitato in un altro gruppo era stato nominato assessore, talché scorrendo la lista presentata alle elezioni subentrava la consigliera prima dei non eletti, ha chiesto di iscriversi al gruppo “…”, denominazione conforme alla lista presentata alle elezioni.
   Al riguardo l’Amministrazione ha ritenuto che non fosse possibile la costituzione di un gruppo con denominazione già oggetto di cambiamento, né di un nuovo gruppo unipersonale.
   Ciò posto, si rappresenta che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00).  La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art. 38 del citato T.U.O.E.L..
   I mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme nella materia.
    Nel caso di specie, l’articolo 29 dello statuto, al comma 2, stabilisce che “un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l’unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio”.
     Il comma 4 consente al singolo consigliere che si dissoci dal gruppo di appartenenza di formare o aderire al gruppo misto; la costituzione del gruppo unipersonale è consentita anche nel caso in cui il consigliere aderisca ad “una formazione politica legalmente costituita”.
   Il regolamento consiliare, all’art. 8 specifica, altresì, che i gruppi possono essere costituiti con un numero di consiglieri non inferiore a due, salvo nel caso di costituzione del gruppo misto o di gruppo formato dal solo candidato a sindaco non eletto o di unico eletto in una lista.
   Il comma 5 consente il mutamento di denominazione del gruppo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo interessato.
   Pertanto, atteso che proprio le disposizioni interne all’Ente consentono la modificazione della denominazione  dei gruppi, le prerogative già riconosciute al gruppo “…” vengono mantenute in capo allo stesso gruppo con la nuova denominazione acquisita.
   La consigliera comunale subentrata nel corso del mandato amministrativo ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di indicare a quale gruppo consiliare intenda aderire, intendendosi, dunque, tra quelli già preesistenti in consiglio all’atto del proprio insediamento.
    Proprio il limite opposto dallo statuto e dal regolamento alla formazione dei gruppi unipersonali, renderebbe possibile l’adesione al gruppo con la denominazione mutata (e non già la costituzione di un nuovo gruppo unipersonale) e solo successivamente potrebbe trovarsi un accordo nel seno del gruppo medesimo al fine dell’eventuale ripristino della denominazione corrispondente alla lista presentata alle elezioni.