Organo di revisione nelle unioni in liquidazione e nei comuni membri

Finanza locale
14 Novembre 2017
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Con lo scioglimento dell'Unione ciascun comune membro deve richiedere alla competente Prefettura l'estrazione del proprio revisore.

Testo 

Una Unione, in scioglimento al 31.12.2017, chiede se il Revisore dell'Unione possa proseguire l'incarico nella fase di liquidazione dell'Unione e nei tre comuni membri dove lo stesso svolge le funzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della legge n.56 del 2014.
Al riguardo, nella normativa disciplinante le unioni dei comuni, ossia il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e la legge 7 aprile 2014, n.56, non si rinvengono specifiche disposizioni relative alla procedura di liquidazione delle unioni stesse.
Pertanto, in merito al prosieguo dell'incarico del Revisore nella fase della liquidazione, occorre fare riferimento all'eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell'ente e alle indicazioni che verranno date nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore.
Per quanto riguarda l'incarico di revisione economico finanziaria nei tre comuni si ritiene che con lo scioglimento dell'Unione non vi sia più il presupposto del citato comma 110 e, conseguentemente, ciascun comune, laddove già non fatto, dovrà richiedere alla competente Prefettura l'estrazione dall'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali dei nominati dei revisori da nominare a far data dal 1° gennaio 2018.