Nomina consigliere politico da parte del sindaco

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Nomina consigliere politico da parte del  sindaco. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”;  i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. 
 E’ prevista la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.

Testo 

E’ stato trasmesso  un quesito in ordine al provvedimento con cui il sindaco del comune in oggetto ha nominato un consigliere esperto, esterno all’amministrazione, con il compito di collaborare, a titolo gratuito, con gli organi politici e con il potere di avvalersi dei locali, delle strutture nonché degli strumenti in dotazione del Comune.
 Al riguardo, si osserva che, come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”;  i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge.
 Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. 
 E’ prevista la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo che al primo comma demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.  Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la  giurisprudenza contabile ha evidenziato  il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di  funzioni di staff (cfr.  pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
           Per quanto concerne la possibilità che il sindaco deleghi proprie funzioni ai consiglieri, tali ipotesi possono ricorrere, ai sensi dell’art. 54, comma 10, per l’esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei quartieri e nelle frazioni, e ai sensi dell’art.31, comma 4,  in caso di partecipazioni alle assemblee consortili.
  Tutto ciò premesso, considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare, nei termini suindicati, le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.
 Circa i rimedi esperibili avverso atti amministrativi asseritamente illegittimi, si ricorda che gli stessi  possono essere impugnati  al Tar competente per territorio, ovvero con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica in base alle vigenti disposizioni.