Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/2014

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/14. Come noto,  il  comma 137 della  legge n. 54/14 dispone  che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il comune di xx ha  pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore. Tuttavia,  nessuna delle cinque  candidate  corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto. Il Consiglio di Stato,  con sentenza  n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.  Alla luce dei principi enucleati dalla citata pronuncia, il  mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta  del Comune di xx apparirebbe   adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori  di genere femminile.
 

Testo 

Il sindaco del Comune di …  ha provveduto a nominare un assessore di genere maschile in sostituzione di un assessore donna. A seguito di tale provvedimento, la compagine giuntale risulta costituita da quattro componenti uomini e una donna. 
Il suddetto comune, avente popolazione superiore a 3.000 abitanti, è tenuto al rispetto delle prescrizioni  in tema di quote di  genere come declinate dalla vigente normativa.
Dall’esame del provvedimento sindacale, si evince che il comune ha  pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore e che, tuttavia,  nessuna delle cinque  candidate  corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto,  infatti, è emerso  che le stesse candidate non erano in possesso dei requisiti curriculari necessari per la nomina, né mostravano di conoscere e condividere il programma amministrativo dell’esecutivo comunale.
Al riguardo, si rappresenta, come noto,  il  comma 137 della  legge n. 54/14 dispone  che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
           Il Consiglio di Stato,  sez. V, n. 4626  del 5/10/2015, ha precisato che  tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto,   un’interpretazione che riferisse  l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare  la  sentenza n. 1 del 2015 con la quale il  Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che  l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata  istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr  Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015).
Inoltre il Consiglio di Stato,  con sentenza  n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. 
Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre,  dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite  dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento  delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione  sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati,  il  mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta  del Comune di … apparirebbe   adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori  di genere femminile.