Deleghe ai consiglieri

Territorio e autonomie locali
3 Agosto 2017
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Deleghe sindacali ai consiglieri.
Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
    Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
   Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.

 

Testo 

 E’ stato chiesto un parere in ordine alla legittimità del conferimento da parte del Sindaco di funzioni aventi rilevanza esterna nei confronti di una serie di consiglieri comunali.
   Al riguardo, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
    Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
   Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
    Una ristrettissima serie delle funzioni sindacali può essere delegabile in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art. 54 nella sua attività di Ufficiale di Governo).
   Ciò detto va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato”.
   Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge.
  Nel caso specifico, il vigente statuto del comune di Visciano, tuttavia, non sembra prevedere alcuna disciplina della materia in argomento.
  In proposito appare utile evidenziare che il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 (4992/2012) in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.
   Il Sindaco del Comune di … ha affidato le deleghe in materie di amministrazione attiva  a sei consiglieri comunali contestualmente alla nomina della Giunta comunale, senza specificare i limiti in ordine all’esercizio delle predette deleghe.
   Ciò posto, in carenza di una espressa indicazione, nel senso sopra descritto, dei limiti alle funzioni conferite, la delega di specifiche competenze (seppure non assegnate ad alcuno dei quattro assessori) a sei consiglieri del Comune di …nell’ambito del medesimo decreto sindacale di costituzione della Giunta comunale, sembra configurare  una mancata conformità dell’atto alle disposizioni specifiche dettate in materia dagli articoli 42 e 48 del Tuel.