Sospensione del sindaco. Estensione dei poteri del vicesindaco nell’esercizio delle funzioni vicarie

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

   Qualora  il vicesindaco, ricopra in tale veste la funzione di reggente a seguito della sospensione del sindaco, permane altresì nel ruolo di assessore comunale, derivandone che il numero massimo di quattro assessori previsto dalla legge, comprensivo del vicesindaco, è attualmente pienamente garantito.

       

Testo 

E’ stato formulato un quesito  in ordine alla composizione della giunta del Comune di ….
Il sindaco del  comune in oggetto è stato sospeso dalla sue funzioni a seguito della esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce ed i relativi poteri sono stati attribuiti al Vicesindaco ai sensi dell’art.53, comma 2,del T.U.O.E.L..
Si premette in linea generale che  la problematica concernente l'estensione dei poteri del vicesindaco ha formato oggetto di due pareri del Consiglio di Stato (n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 14 giugno 2001),   chiaramente orientati verso una configurazione non restrittiva dei poteri del vicesindaco, sulla base della considerazione che, secondo i principi generali, la preposizione di un 'sostituto' all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare.
Il Supremo Consesso Amministrativo ribadisce l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postulando che in ogni momento debba esserci un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico. Pertanto, al vicesindaco reggente deve essere riconosciuta  pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, si chiede specificatamente   se sia necessario che il vicesindaco, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli,  integri la composizione numerica  della giunta nominando, al posto del sindaco sospeso, un ulteriore assessore in modo da riportare a cinque la composizione numerica dell’organo giuntale.
             A tale riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 21 dello statuto comunale, la giunta si compone, oltre che del sindaco - che la presiede -   da un numero di assessori previsti dalla legislazione vigente.
        Ne consegue pertanto, in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 135, lettera a, della legge n. 56/14, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,  che nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e fino a 10000.il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.
   Considerato che il vicesindaco, ricoprendo in tale veste la funzione di reggente a seguito della sospensione del sindaco,  permane altresì nel ruolo di assessore comunale, ne deriva che il numero massimo di quattro assessori, comprensivo del vicesindaco, del comune di … è attualmente pienamente garantito, secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché in linea con le previsioni statutarie.