Nomina giunta comunale. Con riferimento alla nomina da parte del sindaco del comune di xx di un “assessore fuori giunta”, si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del citato dlgs, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi. E’ prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90.
E’ stato chiesto un parere in ordine ad asserite illegittimità del provvedimento con il quale il sindaco del comune in oggetto ha nominato un proprio collaboratore assessore comunale “fuori giunta”.
Il sindaco, sollecitato a fornire chiarimenti circa la nomina in questione, ha riferito che il termine “assessore”, utilizzato per identificare il cittadino incaricato di svolgere attività di supporto in materie di personale e previdenza, debba essere inteso nel senso etimologico e non in senso tecnico-giuridico. Il primo cittadino ha precisato che il suddetto collaboratore non sarebbe componente della giunta municipale e di aver effettuato tale nomina in base a quanto disposto dall’art. 17, comma 3, dello statuto comunale.
Ai sensi della suddetta norma è previsto che “eventuali competenze, non previste nelle deleghe, sono svolte dal Sindaco o da altro soggetto appositamente designato con decreto del Sindaco”.
Al riguardo, si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
Ai sensi dell’art. 6 del T.U.O.E.L., lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90. Il primo comma della predetta disposizione demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.
Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
La previsione di una sorta di assessore sui generis esula dal novero delle figure istituzionali previste dalla disciplina sugli enti locali. Pertanto, la nomina in parola potrà essere considerata legittima in quanto riconducibile agli istituti previsti in base al quadro normativo sopradelineato.