Revisore inadempiente. Autonomia dell'ente per i provvedimenti di conseguenza

Finanza locale
4 Ottobre 2017
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

É di competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti in caso di inadempienze.

Testo 

Si fa riferimento alla nota del comune di XXX n.94645 del 28 settembre 2017, inviata anche alla Prefettura, con la quale il Sindaco e il Segretario generale di un comune rappresentano la grave situazione conflittuale insorta con il Presidente dell'Organo di revisione, dott. XXX.
In particolare, si segnala che il Presidente del Collegio dei revisori, nominato in data 5 aprile 2016 a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, comportamenti che, esulando dal ruolo attribuitogli dalla norma, contrastano, tra l'altro, con numerose norme del Codice deontologico della Professione, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili in data 17 dicembre 2015.
Al riguardo, si esprimono le seguenti valutazioni, ferme restando le ulteriori eventuali osservazioni di codesta Prefettura.
Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria.
Infatti, il quadro ordinamentale delle autonomie locali relativamente alla funzione della revisione economico finanziaria non prevede alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione.
Pertanto, nel precisare che il predetto revisore, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste.
Sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza andrà valutata la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e Organo di revisione economico-finanziario (Conf. TAR Piemonte , Sez. 1, n.2069/2010).
Tanto presupposto, si prega la Prefettura di seguire attentamente gli sviluppi della questione e di fornire gli aggiornamenti in merito.