Possibilità di nominare il sindaco quale capogruppo consiliare. Si fa presente che nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del dlgs n. 267/2000. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art. 52 del decreto legislativo n. 267/00).
E’ stato chiesto se possa essere considerata coerente con l’ordinamento degli enti locali la nomina del sindaco dell’ente quale capo del gruppo consiliare di maggioranza.
In particolare, il quesito è stato originato da un esposto del gruppo di minoranza del consiglio comunale di … che ha sollevato alcune perplessità circa la correttezza della nomina del sindaco alla carica di capo gruppo consiliare.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 267/00 stabilisce, al comma 1, che “il consiglio comunale è composto dal sindaco” e da un certo numero di membri differenziato in base alla popolazione del comune.
Pertanto, non può non riconoscersi lo status di consigliere comunale in capo a tale figura anche alla luce anche della sentenza n. 44/1997, con la quale la Corte Costituzionale ha precisato che i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli, sono come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni.
Tuttavia, la partecipazione agli organismi collegiali del consiglio è definita dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente interessato.
Ai sensi dell’art. 8 dello statuto comunale è previsto che “I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. Qualora costituiti devono procedere alla designazione del capogruppo. Ove non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, ma che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.”
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale “I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppo consiliare, e di tale costituzione, assieme al nome del Consigliere cui sono conferite le funzioni di Capogruppo, dovranno dare comunicazione al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto”. Infine, l’art 5 della medesima fonte normativa definisce la conferenza dei capigruppo “ organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari”.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si condividono le osservazioni formulate da codesta prefettura circa la configurazione di un assetto che individua una linea di demarcazione tra il ruolo del sindaco e quello dei gruppi consiliari. Non a caso è previsto che, in mancanza di designazione dei capigruppo, essi sono individuati nei consiglieri “non componenti la Giunta”. La stessa strutturazione della conferenza dei capigruppo come organo consultivo del sindaco farebbe propendere in favore dell’interpretazione che vede ben distinti i ruoli degli organi in discorso.
Peraltro, nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del T.U.EO.L..
Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente.
Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art. 52 del decreto legislativo n. 267/00).