Seduta consiliare. Modifica dell’art.30 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
3 Agosto 2017
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Convocazione consiglio tramite pec.
Sembrando ormai consentito l’utilizzo del mezzo informatico anche per le convocazioni dei consigli comunali, si osserva che “le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo” (conforme, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020 richiamato da T.A.R. per la Lombardia n. 1376/2011 del 30/05/2011). Appare utile richiamare la sentenza n. 11420 del 28.09.2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda bis) ha rilevato “che, ai sensi del nuovo regolamento, la convocazione mediante l’invio dell’“avviso di convocazione” alla casella di posta elettronica certificata all’uopo messa a disposizione  all’Amministrazione di “ciascun consigliere” costituisce e, quindi, va intesa come la modalità “ordinaria” all’uopo prescritta”.

Testo 

Un consigliere del Comune di … ha chiesto un parere in ordine alla legittimità della previsione regolamentare che stabilisce l’invio degli avvisi di convocazione nei confronti dei consiglieri comunali “esclusivamente a mezzo PEC, considerandolo come esperito, qualora gli stessi non comunicassero tempestivamente la PEC, con la sola pubblicazione all’Albo Pretorio”.
    Il consigliere ritenendo che l’inoltro via PEC debba considerarsi aggiuntivo rispetto ad altre opzioni, ha chiesto, in via subordinata, che si attribuisca l’onere della spesa e la sottoscrizione delle caselle PEC a carico dell’Ente medesimo.
    Al riguardo, come precisato dal T.A.R. Campania, Sez. I, con la sentenza n. 3671/2015 del 10/07/2015, si ricorda che in passato - prima dell’introduzione nell’ordinamento della Legge sulle Autonomie Locali (n.142/90, poi confluita nel Testo Unico n. 267/00) - la convocazione del Consiglio Comunale era disciplinata in via generale, per tutti gli enti territoriali, dal R.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (art.120), il quale stabiliva che “la convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La dichiarazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale…”.
    Attualmente, proprio il decreto legislativo n. 267/00 all’art. 38, comma 2, prescrive che “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione…”.
     Nella fattispecie richiamata con la citata sentenza 3671/2015 il giudice ha ritenuto corretto l’inoltro della convocazione, seppur in via suppletiva, mediante la posta elettronica certificata.
     La delegificazione della materia, con il rinvio alla specifica regolamentazione da parte dell’Ente, consente l’applicazione delle incisive disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
   In particolare, si osserva che l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/05 (codice dell'amministrazione digitale) prevede che le pubbliche amministrazioni (e dunque anche gli enti locali) nell'organizzare la propria attività utilizzino tali tecnologie per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità anche nei rapporti interni.
    Nello specifico, lo stesso decreto legislativo n. 82/05, all’art. 48,  comma 2, precisa che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.
   L’ordinamento presenta anche una norma di salvaguardia nel caso in cui il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile. In tale eventualità, infatti, il gestore,  così come previsto dall’articolo 8 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,  comunica al mittente, entro le ventiquattro ore  successive  all'invio,  la  mancata  consegna  tramite un avviso secondo le  modalità  previste  dalle  regole  tecniche  di  cui all'articolo 17 del medesimo d.P.R..
    Sembrando ormai consentito l’utilizzo del mezzo informatico anche per le convocazioni dei consigli comunali, si osserva che “le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo” (conforme, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020 richiamato da T.A.R. per la Lombardia n. 1376/2011 del 30/05/2011).
   Ribadendo che è demandata ad apposita regolamentazione dell’Ente anche la disciplina delle convocazioni, appare utile richiamare la sentenza n. 11420 del 28.09.2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda bis) ha rilevato “che, ai sensi del nuovo regolamento, la convocazione mediante l’invio dell’“avviso di convocazione” alla casella di posta elettronica certificata all’uopo messa a disposizione dall’Amministrazione di “ciascun consigliere” costituisce e, quindi, va intesa come la modalità “ordinaria” all’uopo prescritta”.
    Peraltro, il medesimo T.A.R., nella fattispecie che aveva esaminato, rilevava che nessun elemento di prova risultava fornito in ordine alla manifestazione di volontà da parte dei consiglieri ricorrenti di ricevere gli avvisi di convocazione per le sedute del Consiglio con modalità diverse e, precipuamente, “a mezzo raccomandata a.r.”.
   Acclarata, pertanto, la legittimità della trasmissione delle convocazioni tramite PEC, appare in ogni caso imprescindibile, alla luce anche delle sentenze sopra richiamate, l’acquisizione del consenso di tutti i consiglieri comunali i quali devono essere posti dall’Ente nelle giuste condizioni per l’utilizzazione del nuovo sistema di convocazione, anche mediante l’eventuale assistenza nell’apertura della casella di posta elettronica.