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Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Istituzione di commissione di inchiesta. L’istituto delle commissioni di indagine è previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n. 267/00.
La norma, rubricata “garanzia delle minoranze e controllo consiliare”, al primo comma, prevede l’istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall’art. 6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell’ente, tra l’altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. Il successivo comma 2 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. Circa la possibilità che l’attività oggetto dell’indagine sia riferibile ad ambiti  tecnico-gestionali, si rappresenta che  non si ravvisano impedimenti a che la commissione, quale articolazione dell’organo rappresentativo dell’ente, possa esercitare la funzione di controllo  politico amministrativo su settori a contenuto  tecnico.

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

 Procedura sostituzione Presidente Commissione Consiliare permanente. il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare  il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità   della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in  giurisprudenza. In alcune pronunce si   tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre,  l’assenza nelle norme statutarie di  una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008).   Sulla materia, il Consiglio di Stato, con  sentenza 5605/2013, ha precisato che “ a  differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”. Tanto premesso, la revoca  del presidente della commissione consiliare dovrebbe essere ricondotta nell’alveo dei principi enucleati   dagli   orientamenti giurisprudenziali  formatisi in materia.  

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Modifica statuto comunale e nomina di Vice Assessori. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “vice assessore”;  i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. E’ prevista, inoltre, la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.

 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Gruppi consiliari. L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato T.U.O.E.L.. In ordine alla possibilità per il candidato sindaco non eletto di costituire un gruppo riferito ad una delle liste che lo ha sostenuto e che non ha espresso alcun consigliere, si rappresenta che il quadro normativo delineato dalle fonti di autonomia locale del comune sembrerebbe consentire a tale consigliere di poter formare un gruppo unipersonale riferito a tale lista unicamente se il seggio sia stato ceduto dalla lista medesima, ferma restando la possibilità di aderire ad altro gruppo in base alla disciplina prevista dall’ente locale in tale materia.

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Dall’articolo 43 del d. lgs. n.267/2000 emerge il diritto individuale del consigliere comunale di presentare non solo proposte da sottoporre a deliberazione del consiglio e interrogazioni indirizzate al sindaco o agli assessori, ma anche la possibilità di presentare mozioni a cui, di norma, segue una deliberazione consiliare.

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

   Qualora  il vicesindaco, ricopra in tale veste la funzione di reggente a seguito della sospensione del sindaco, permane altresì nel ruolo di assessore comunale, derivandone che il numero massimo di quattro assessori previsto dalla legge, comprensivo del vicesindaco, è attualmente pienamente garantito.

       

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

 Deliberazioni di giunta immediatamente eseguibili. Sulla materia il giudice amministrativo ha precisato  che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto” ( T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014).         

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Nomina consigliere politico da parte del  sindaco. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”;  i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. 
 E’ prevista la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/14. Come noto,  il  comma 137 della  legge n. 54/14 dispone  che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il comune di xx ha  pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore. Tuttavia,  nessuna delle cinque  candidate  corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto. Il Consiglio di Stato,  con sentenza  n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.  Alla luce dei principi enucleati dalla citata pronuncia, il  mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta  del Comune di xx apparirebbe   adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori  di genere femminile.
 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Nomina giunta comunale. Con riferimento alla nomina da parte del sindaco del comune di xx di un “assessore fuori giunta”,  si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del citato dlgs, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.  E’ prevista, inoltre, la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90. 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Numero assessori. In ordine all’individuazione del numero degli assessori occorre far riferimento all’ art. 1, comma 135, della legge n. 56/14, che ha modificato l’art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale, alla lettera b), consente, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la nomina di massimo quattro  assessori. A tale numero occorrerà aggiungere il Sindaco che, come osservato nella Circolare ministeriale n. 6508 del 24.4.2014,  dovrà essere computato al fine della determinazione delle quote di genere previste per la composizione della giunta.

 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Convocazione consiglio comunale. Un gruppo di  consiglieri del comune di xxx ha chiesto l’intervento prefettizio al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’ente, lamentando, nel contempo,  la  mancata attuazione della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione dell’assemblea in “seduta aperta”. Al riguardo, va ribadito che il diritto ex  art. 39, comma 2, citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è  orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.

 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

  Parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. L’art 2, comma 1, lett. b) della legge n.  215/12   ha  modificato l’art. 46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.
La normativa in discorso va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla  legge costituzionale n. 1/03, che ha riconosciuto dignità  costituzionale al principio della  promozione della pari opportunità  tra donne e uomini. Le previsioni in materia di parità di genere nelle giunte degli enti locali, dettate in coerenza con i principi declinati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,  non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.  

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Possibilità di nominare il sindaco quale capogruppo consiliare. Si fa presente che nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del dlgs n. 267/2000. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe  incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art. 52 del decreto legislativo n. 267/00).
 

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14 Novembre 2017
Finanza locale

Si ha cessazione dall'incarico nel caso in cui il revisore dei conti sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti in carcere, anche se il regolamento prevede che il periodo di impossibilità a svolgere le funzioni debba essere superiore a tre mesi.

Parere
14 Novembre 2017
Finanza locale

Con lo scioglimento dell'Unione ciascun comune membro deve richiedere alla competente Prefettura l'estrazione del proprio revisore.

Parere
8 Novembre 2017
Territorio e autonomie locali

Convocazione consiglio comunale ex Art.39 del decreto legislativo n. 267/00  Il  diritto ex  art. 39, comma 2, " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez.1, 25 luglio 2001, n.4278).
Qualora l’intenzione dei proponenti non sia  diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo,  si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione legislativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.

 

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4 Ottobre 2017
Finanza locale

É di competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti in caso di inadempienze.

Parere
11 Agosto 2017
Finanza locale

È competenza della Corte dei conti valutare le segnalazioni del revisore sui dati contabili approvati dall'ente

Parere
3 Agosto 2017
Territorio e autonomie locali

Convocazione consiglio tramite pec.
Sembrando ormai consentito l’utilizzo del mezzo informatico anche per le convocazioni dei consigli comunali, si osserva che “le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo” (conforme, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020 richiamato da T.A.R. per la Lombardia n. 1376/2011 del 30/05/2011). Appare utile richiamare la sentenza n. 11420 del 28.09.2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda bis) ha rilevato “che, ai sensi del nuovo regolamento, la convocazione mediante l’invio dell’“avviso di convocazione” alla casella di posta elettronica certificata all’uopo messa a disposizione  all’Amministrazione di “ciascun consigliere” costituisce e, quindi, va intesa come la modalità “ordinaria” all’uopo prescritta”.