Istituzione di commissione di inchiesta. L’istituto delle commissioni di indagine è previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n. 267/00.
La norma, rubricata “garanzia delle minoranze e controllo consiliare”, al primo comma, prevede l’istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall’art. 6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell’ente, tra l’altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. Il successivo comma 2 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. Circa la possibilità che l’attività oggetto dell’indagine sia riferibile ad ambiti tecnico-gestionali, si rappresenta che non si ravvisano impedimenti a che la commissione, quale articolazione dell’organo rappresentativo dell’ente, possa esercitare la funzione di controllo politico amministrativo su settori a contenuto tecnico.