L’art. 73 della legge n. 6972/1890 deve intendersi abrogato in virtù dell’art. 24 della legge n. 133/08 di conversione del d.l. n. 112/08 (c.d. taglialeggi).
Pertanto, in conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000 ed all’art. 45 del codice civile, è superata la risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 86022/19/10/22 del 5.04.2002, con la quale, riguardo all’Ente tenuto alla compartecipazione agli oneri derivanti dal collocamento in comunità residenziale di minori, era stato individuato esclusivamente il comune di residenza del minore nel caso di soggetto con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito definitivamente che la disposizione di cui all’art. 73 della legge n. 6972/1890 deve intendersi abrogata in virtù dell’art. 24 della legge n. 133/08 di conversione del d.l. n. 112/08 (c.d. taglialeggi).
Ciò posto, in conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000 ed all’art. 45 del codice civile, sembra dunque superata la risoluzione del predetto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 86022/19/10/22 del 5.04.2002, richiamata dal Comune di …, con la quale, riguardo all’Ente tenuto alla compartecipazione alla spesa, era stato individuato esclusivamente il comune di residenza del minore nel caso di soggetto con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Le leggi regionali della …. e del … che disciplinano la materia, come osservato dal citato Dicastero, sono ovviamente applicabili nei rispettivi territori di competenza.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, non sembrando sussistere una disciplina regionale impeditiva dell’equa distribuzione delle spese tra i due comuni di residenza dei genitori, si ritiene, comunque, di concordare con il parere espresso dal Ministero del Lavoro secondo cui “gli oneri possono essere equamente ripartiti tra il Comune di … ed il Comune di …, rispettivamente di residenza della madre e del padre del minore”.