Si ha cessazione dall'incarico nel caso in cui il revisore dei conti sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti in carcere, anche se il regolamento prevede che il periodo di impossibilità a svolgere le funzioni debba essere superiore a tre mesi.
Una Prefettura ha trasmesso la richiesta del comune di XXX tesa a conoscere la procedura da seguire per consentire il prosieguo dell'attività dell'organo di revisione il cui Presidente è stato arrestato.
In particolare, l'Ente ha trasmesso il verbale della riunione del 27 ottobre 2017 del Consiglio di Disciplina dell'ODCEC di XXX che ha disposto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione del dott. XXX, sottoposto alla misura cautelare degli arresti in carcere in quanto ritenuto responsabile dei reati di peculato, bancarotta e auto-riciclaggio in qualità di ex amministratore unico della XXX del comune di XXX.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Il dott. XXX risulta inserito nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in quanto al momento della domanda di iscrizione era iscritto sia al Registro dei revisori legali sia all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Attualmente lo stesso, seppur sospeso dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, risulta ancora regolarmente iscritto al Registro dei revisori legali.
Si osserva che il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno n.23 del 2012, all'articolo 8, comma 6, prevede che il venir meno dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel Registro dei revisori legali comporta la cancellazione dall'elenco.
Pertanto, stante la permanenza della regolare iscrizione del nominativo in questione al Registro dei revisori legali e fatti salvi eventuali successivi provvedimenti sanzionatori da parte del predetto Registro, già notiziato al riguardo dallo scrivente Ufficio, permane il presupposto per il dott. XXX dell'iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
Per quanto attiene l'operatività del collegio dei revisori si ricorda che, ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000, l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 235 del citato decreto legislativo, nel disciplinare la durata dell'incarico dell'organo di revisione economico finanziaria, ne ha previsto le cause di revoca e cessazione.
La situazione rappresentata sembra rientrare oggettivamente nella fattispecie di cui al comma 3, lettera c, del richiamato articolo 235 con riferimento alla "impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente".
L'articolo 54 del Regolamento di contabilità del comune di XXX, pubblicato sul sito internet del comune, prevede che "In particolare cessa dall'incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi".
Circa la disciplina dell'organo di revisione è evidente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell'esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso, in primis dall'articolo 239.
A tale riguardo, il richiamato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all'istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell'incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b) prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie. Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (art. 19, comma 1 bis lettera a), del decreto legge n.66 del 2014) con l'evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell'incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell'ente locale.
In tale prospettiva occorre interpretare l'ipotesi di cessazione dall'incarico prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell'articolo 235 con riferimento alla "impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente".
In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di "impossibilità" non può non tener conto dell'evoluzione normativa relativa all'ampliamento delle funzioni attribuite all'organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell'ambito della gestione dell'ente locale.
Per quanto riguarda nello specifico la previsione relativa al periodo temporale cui ancorare la causa di cessazione dall'incarico "per impossibilità" che risulta fissata in tre mesi, occorre rilevare come tale periodo risulti incompatibile con le esigenze di continuità dell'esercizio della funzione di revisore come potenziatasi per effetto di recenti disposizioni normative e delle conseguenze sul regolare e corretto svolgimento dell'azione dell'ente.
Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente e tenuto conto, peraltro, della indeterminatezza temporale della misura cautelare appare percorribile l'ipotesi di procedere all'applicazione della fattispecie della cessazione dall'incarico prevista dal richiamato art. 235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell'ente.