Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
LE SPESE LEAGLI POSSONO ESSERE RIMBORSATE SOLO DIETRO SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE CON UNA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE NEL,MERITO DELLE IMPUTAZIONI CONTESTATE E CON COINVOLGIMENTO INIZIALE DELL'ENTE NELLA SCELTA DEL DIFENSORE, PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI.
LE FUNZIONI DELEGATE DAL SINDACO AI CONSIGLIERI VENGONO CONSIDERATE SOLO AI FINIE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE, IL QUALE NON HA DIRITTO A PERCEPIRE INDENNITA' DI FUNZIONE.
AI CONSIGLIERI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DI STUDIO NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA EX ART 82 TUOEL, PERCHE' TALE EMOLUMENTO E' PREVISTO SOLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO DE DELLE COMMISSIONI, INTENDENDOSI QUELLE ARTICOLAZIONI INTERNE DEL CONSIGLIO CUI SONO DEMANDATI I COMPITI ISTRUTTORI PREORDINATI A PREPARARE L'ATTIVITA' DELIBERATIVA DELL'ASSEMBLEA.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 42 – bis del decreto legge n. 248/2007, agli amministratori dei consigli circoscrizionali dovranno essere erogati i relativi compensi sino al rinnovo degli organi del comune di appartenenza.
Si fa riferimento alla nota del 22 febbraio scorso con la quale è stato chiesto se un lavoratore dipendente, consigliere circoscrizionale, possa usufruire dei permessi di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 quando la seduta non viene dichiarata aperta a causa dell’assenza del presidente e del vicepresidente della commissione.
Il citato articolo, al comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi per tutta la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.
Ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili sono previsti, qualora sia necessario, al successivo comma 5.
Quanto sopra a prescindere dall’effettiva partecipazione dell’amministratore alle sedute, considerato che eventuali assenze possono rivestire significato politico.
Il lavoratore dipendente dovrà comunque documentare, come prescritto dal comma 6 del citato art. 79, mediante attestazione dell’ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti e, in caso di non partecipazione alle sedute, sarà sufficiente la sola convocazione del consiglio comunale.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente della commissione il consigliere circoscrizionale, a causa della mancata apertura dei lavori della commissione, potrà per i motivi sopraesposti fruire del permesso retribuito di cui all’art. 79, comma 3 del T.U.O.E.L., documentando il permesso con la sola convocazione del consiglio comunale, sempreché l’eventuale seduta non sia stata disdetta in tempo utile.
SI RISCONTRA UNA CAUSA OSTATIVA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE SE UN CONSIGLIERE E' SOCIO ACCOMANDANTE IN UNA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI CUI IL CONGIUTO E' SOCIO ACOMANDATARIO, SOCIETA' CHE GESTISCE IN APPALTO DAL COMUNE STESSO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.
IL COMMA 2 DELL'ART. 63 TUOELE HA ESCLUSO L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' SOLO PER COLORO CHE HANNO PARTE IN COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE NEI REGISTRI PUBBLICI. OCCORRE NEL CASO IN ESAME DI ACCERTARE SE IL COMUNE ABBIA UNA PARTECIPAZIONE NELLA BANCA NON INFERIORE AL 20%.
AL LAVORATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (STRAORDINARIA) E' DOVUTAL'INDENNITA' IN MISURA INTERA.
L’istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.
La misura dell’indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Il Ministero ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, con cui viene riconfermato che l’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
SI RITIENE CHE LA SITUAZIONE IN ARGOMENTO POSSA CONFIGURARE L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 63 COMMA 1 N. 2 TUOEL - VIENE PRECISATO CHE LA VALUTAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' E' RIMESSA AL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 69 TUOEL.
L’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 12 febbraio 2009 prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili.
All’amministratore locale che ha chiesto il rimborso per la frazione di giornata che segue quelle in cui si è effettuato il pernottamento, spetta solamente l’importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto della frazione di giornata residua.
L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER LA QUALE LA NORMA PRESCRIVE L'OBBLIGO DI ASTENSIONE E' IN GENERALE QUELLA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA DA PARTE DELL'AMM.RE LIBERO PROFESSIONISTA, NEL TERRITORIO AMMINISTRATO.
QUALORA IL SINDACO INTENDE ACCETTARE LA LEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE CI SONO 2 SITUAZIONI: O SI DIMETTE CON CONSEGUENTE SCIOGLIEMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA DI UN COMMISSARIO O SE NON HA RIMOSSO LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' ENTRO I 10 GG. ASSEGNATOGLI DAL CONSIGLIO, IL CONSIGLIO NE DICHIARA LA DECADENZA, CON SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MA RIMANGONO IN CARICA FINO A NUOVE ELEZIONI IL CONSIGLIO E LA GOIUNTA, LE FUNZIONI SINDACALI SONO SVOLTE DAL VICESINDACO.
IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNTA' DI CARICA PER GLI AMM.RI E' INDIVIDUATO NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART 156, COMMA 2 TUOEL - COME CONFERMATO DALLA CORTE CONTI NELLA DELIBERAZIONE N. 7 DEL 21 GENNAIO 2010.
L’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 ha espressamente previsto la corresponsione di un’indennità di funzione anche per i presidenti dei consigli comunali e la remunerazione tramite gettoni di presenza dei componenti degli organi consiliari. La trasformazione del gettone in indennità di funzione era consentita, in passato, solo ai consiglieri, in virtù del comma 4 del citato articolo, abrogato successivamente dall’art. 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pertanto, in mancanza di un’espressa disposizione di legge, non è possibile consentire la trasformazione dell’indennità di funzione in gettoni di presenza.
Non è ipotizzabile la permanenza nell’ambito della giunta di assessori che hanno rinunciato alle proprie deleghe per incompatibilità in quanto lo status di assessore implica necessariamente la possibilità di operare in tale veste non potendosi configurare, in capo al singolo, una partecipazione all’organo collegiale senza riconoscimento delle relative attribuzioni e prerogative.
AL CONSIGLIERE COMUNALE E' DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL DIRETTIVO NAZIONALE ANCI ESCLUSIVAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO EFFTTIVAMENTE SOSTENUTE NONCHE' UN RIMBORSO FORFETARIO ONNICOMPRENSIVO PER LE ALTRE SPESE.
LA REGOLA DELL'ASTENSIONE DELL'AMMINISTRATORE DEVE TROVARE APPLICAZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI, PER RAGIONI DI ORDINE OBIETTIVO, NON SI TROVI IN POSIZIONE DI ASSOLUTA SERENITA' RISPETTO ALLA DECISIONE DA ADOTTARE.
La situazione di urgenza su cui si fonda l’ordinanza sindacale che impone ai destinatari l’obbligo di effettuare il taglio degli alberi danneggiati dagli eventi atmosferici esime i destinatari stessi dall’eventuale assoggettamento alle sanzioni previste dalla normativa regionale che prevede l’obbligo per i proprietari di comunicare preventivamente l’intenzione di effettuare il taglio delle alberature.
Impossibilità suddetta nomina, stante espressa indicazione Comandante Corpo polizia municipale (o suo delegato) quale componente predetta commissione (art. 141 bis, lettera b),DPR 311/2001) - Possibilità svolgimento funzioni attribuite a citata commissione anche in forma associata - Necessità, per esperto in elettrotecnica, possesso (stante assenza precise indicazioni normative) specifica qualificazione professionale ed adeguata relativa esperienza.