Commissione di vigilanza comunale - Nomina (ipotesi assenza Comandante polizia municipale) altro soggetto, quale il Segretario Comunale incaricato direzione del Settore - Criteri per individuazione (come componente detta commissione) esperto in elettrotec

Territorio e autonomie locali
5 Marzo 2010
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Impossibilità suddetta nomina, stante espressa indicazione Comandante Corpo polizia municipale (o suo delegato) quale componente predetta commissione (art. 141 bis, lettera b),DPR 311/2001) - Possibilità svolgimento funzioni attribuite a citata commissione anche in forma associata - Necessità, per esperto in elettrotecnica, possesso (stante assenza precise indicazioni normative) specifica qualificazione professionale ed adeguata relativa esperienza.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto se in caso di carenza di personale e segnatamente del comandante, possa essere nominato nella Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo un altro soggetto, quale il Segretario comunale responsabile del servizio di polizia municipale.
Al riguardo, il Dipartimento della pubblica Sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale competente in materia, ha ritenuto che a tale nomina osti il dettato normativo di cui all'art. 141 bis del DPR 311/2001. Invero, detto articolo espressamente indica, alla lettera b), il Comandante del Corpo di polizia municipale o un suo delegato quale componente della predetta commissione.
Ciò posto, tenuto conto che la questione interessa numerosi comuni, che come quello di specie, non avendo istituito il corpo di polizia municipale non hanno neanche il Comandante, si ritiene che la problematica possa trovare adeguata soluzione nell'ambito del medesimo art. 141 bis. Detto articolo, infatti, dispone che le funzioni della commissione di vigilanza comunale possono essere svolte dai comuni anche in forma associata, salvo quanto previsto dall'art. 142. Tale disposizione prevede che nel caso in cui la predetta commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'art. 141, provvede la commissione provinciale di vigilanza.
Relativamente al caso in esame, si ritiene, pertanto, che il Comune potrà, in assenza della figura del comandante da nominare quale componente della citata commissione di vigilanza, associarsi con altri comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla predetta commissione. In alternativa le medesime funzioni potranno essere svolte dalla commissione provinciale di vigilanza.
Per quanto attiene l'ulteriore questione oggetto del quesito di cui trattasi, relativa ai criteri da seguire per la individuazione dell'esperto in elettrotecnica da nominare nella commissione in parola, si è dell'avviso che, in assenza di specifiche indicazioni normative, detto soggetto debba possedere una specifica qualificazione professionale in elettrotecnica nonché adeguata relativa esperienza.