L’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 12 febbraio 2009 prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili.
All’amministratore locale che ha chiesto il rimborso per la frazione di giornata che segue quelle in cui si è effettuato il pernottamento, spetta solamente l’importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto della frazione di giornata residua.
Class. n.15900/TU/00/84 Roma,
AL COMUNE DI
(Rif. n. del 10 marzo 2010)
OGGETTO: D.M. 12 febbraio 2009 – Rimborso forfetario omnicomprensivo. Quesito.
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese viaggio.
Si fa riferimento alla richiesta di parere trasmessa con la nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2 del D.M. 12 febbraio 2009, con il quale è stata fissata la misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito al rimborso previsto per la frazione di giornata che segue quelle in cui si è effettuato il pernottamento.
L'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili.
Premesso quanto sopra, nel caso prospettato da codesto Ente, all'amministratore locale spetta solamente l'importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto della frazione di giornata residua.