Si fa riferimento alla nota del 22 febbraio scorso con la quale è stato chiesto se un lavoratore dipendente, consigliere circoscrizionale, possa usufruire dei permessi di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 quando la seduta non viene dichiarata aperta a causa dell’assenza del presidente e del vicepresidente della commissione.
Il citato articolo, al comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi per tutta la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.
Ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili sono previsti, qualora sia necessario, al successivo comma 5.
Quanto sopra a prescindere dall’effettiva partecipazione dell’amministratore alle sedute, considerato che eventuali assenze possono rivestire significato politico.
Il lavoratore dipendente dovrà comunque documentare, come prescritto dal comma 6 del citato art. 79, mediante attestazione dell’ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti e, in caso di non partecipazione alle sedute, sarà sufficiente la sola convocazione del consiglio comunale.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente della commissione il consigliere circoscrizionale, a causa della mancata apertura dei lavori della commissione, potrà per i motivi sopraesposti fruire del permesso retribuito di cui all’art. 79, comma 3 del T.U.O.E.L., documentando il permesso con la sola convocazione del consiglio comunale, sempreché l’eventuale seduta non sia stata disdetta in tempo utile.
Prot. n. 15900/TU/00/79 Roma,
OGGETTO: Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: permessi e licenze
Si fa riferimento alla nota del 22 febbraio scorso con la quale è stato chiesto se un lavoratore dipendente, consigliere circoscrizionale, possa usufruire dei permessi di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 quando la seduta non viene dichiarata aperta a causa dell'assenza del presidente e del vicepresidente della commissione.
Il citato articolo, al comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi per tutta la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.
Ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili sono previsti, qualora sia necessario, al successivo comma 5.
Quanto sopra a prescindere dall'effettiva partecipazione dell'amministratore alle sedute, considerato che eventuali assenze possono rivestire significato politico.
Il lavoratore dipendente dovrà comunque documentare, come prescritto dal comma 6 del citato art. 79, mediante attestazione dell'ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti e, in caso di non partecipazione alle sedute, sarà sufficiente la sola convocazione del consiglio comunale.
Nel caso prospettato il consigliere circoscrizionale, a causa della mancata apertura dei lavori della commissione, potrà per i motivi sopraesposti fruire del permesso retribuito di cui all'art. 79, comma 3 del T.U.O.E.L., documentando il permesso con la sola convocazione del consiglio comunale, sempreché l'eventuale seduta non sia stata disdetta in tempo utile.