IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO DELLA POPOLAZIONE PER L'IMPORTO DELL'INDENNITA' DI CARICA.

Territorio e autonomie locali
11 Marzo 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNTA' DI CARICA PER GLI AMM.RI E' INDIVIDUATO NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART 156, COMMA 2 TUOEL - COME CONFERMATO DALLA CORTE CONTI NELLA DELIBERAZIONE N. 7 DEL 21 GENNAIO 2010.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 11 marzo 2010

Oggetto: Indennità di carica e gettoni di presenza agli Amministratori.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Comune , a seguito del parere già dato da questo Ufficio in data 12 agosto 2008,- con il quale è stato chiarito che per l'individuazione della classe demografica di riferimento, ai fini della determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori, il parametro di riferimento è individuato nella popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo quanto previsto dall'art.156, comma 2, del D.Lgs n.267/2000-, ha rilevato che lo status degli amministratori è disciplinato dal Capo IV ( artt. da 77 a 87) del d.lgs.n.267/2000, invece il citato art 156 si riferisce ad altre fattispecie e, pertanto, dovrebbe essere presa in considerazione la classe demografica individuabile al momento della elezione degli organi.
Al riguardo, si fa presente che di recente anche la Corte dei Conti , con deliberazione n.7/sez.aut/2010/QMIG, depositata il 21/01/2010, ha stabilito che il criterio previsto dal comma 2 del citato art.156, 'rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n.119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori'.
In particolare la Corte dei Conti ha rilevato che il decreto 4 aprile 2000 , n.119, recante il regolamento di attuazione per la determinazione della misura delle indennità di cui trattasi, è stato emanato ai sensi del comma 9° dell'art.23 della legge 3 agosto 1999, n.265.
Tra i criteri ivi indicati, alla lettera b), è stabilito che le articolazioni delle indennità in oggetto vanno rapportate alle dimensioni demografiche degli enti, ' .tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente..'
Tale norma riporta espressioni identiche a quelle contenute nell'art.82, comma 8 del d.lgs.n.267/2000 e, quindi, la volontà del legislatore è quella di considerare , tra i due possibili parametri da valutare , rinvenibili nel d.lgs.n.267/2000, -quello contenuto nell'art.37, comma 4, del T.U.O.E.L. ( popolazione risultante dall'ultimo censimento) e quello contenuto nell'art.156 del T.U.O.E.L. ( popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente)-, il parametro preso in considerazione dal citato art.156, comma 2, in quanto rappresenta il criterio più corretto per monitorare l'andamento demografico.
La Corte, quindi, ai fini della determinazione dell'indennità degli amministratori, ha preso in considerazione solo il parametro che si rinviene nell'art.156 del T.U.O.E.L. , anche se lo stesso non è inserito nel Capo IV che disciplina lo status degli amministratori.