Non è ipotizzabile la permanenza nell’ambito della giunta di assessori che hanno rinunciato alle proprie deleghe per incompatibilità in quanto lo status di assessore implica necessariamente la possibilità di operare in tale veste non potendosi configurare, in capo al singolo, una partecipazione all’organo collegiale senza riconoscimento delle relative attribuzioni e prerogative.
E' stato chiesto un parere in ordine alla permanenza nella Giunta comunale di due assessori che avrebbero rinunciato alle proprie deleghe per incompatibilità.
In merito si osserva preliminarmente che la giunta ha, come è noto, la primaria e fondamentale funzione di collaborazione con il capo dell'amministrazione nello svolgimento della propria attività istituzionale e che il sindaco ne nomina i componenti dandone comunicazione al consiglio (artt.48, co.1 e 46, co.2, d.lgs.n.267/2000).
Ad avviso della scrivente, la qualità di assessore implica necessariamente la possibilità di operare in tale veste non potendosi configurare, in capo al singolo, una partecipazione all'organo collegiale senza riconoscimento delle relative attribuzioni e prerogative.