Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore.
Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell’organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all’art. 38, comma 8, del T.U.O.E.L. n. 267/2000; in tali casi si applicherà l’ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art. 38 (e dal successivo art. 45, comma 1).
Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art. 38, solo dopo l’adozione della delibera di surroga.