Disposizioni in itinere sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Disegno di legge

Finanza locale
26 Novembre 2013
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Proroga degli organi in carica per il revisore si applica l'istituto della c.d. prorogatio

Testo 

Una Provincia, in riferimento al progetto di riforma delle province e di istituzione delle città metropolitane, nel rappresentare che la competente Prefettura ha comunicato i nominativi estratti a sorte dall'apposito elenco per il rinnovo dell'organo di revisione economico finanziaria scaduto il 1 settembre 2013, chiede di conoscere se la proroga prevista dall'articolo 3, comma 1, lett.f), del citato disegno di legge si applichi anche agli organi in carica, comprendendo tra questi anche il collegio dei revisori dei conti uscente, nonché come si raccordi la durata triennale dell'incarico dell'organo di revisione da conferire per il triennio 2013/2016 con la nuova disciplina di cui allo stesso disegno di legge.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Si osserva, preliminarmente, che il disegno di legge è attualmente ancora all'esame del Parlamento e, trattandosi di previsione ancora in itinere non entrata in vigore, non costituisce riferimento normativo certo in ordine alla problematica portata all'attenzione.
Pertanto, si prescinde in questa sede dall'esprimersi in merito all'applicazione anche all'organo di revisione della proroga di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del disegno di legge in questione, osservando, peraltro, che lo stesso testo della proposta si riferisce agli organi "in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".
L'ente dovrà, quindi, procedere al rinnovo dell'organo in scadenza nel rispetto della normativa vigente, ossia con le modalità fissate dal decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, fatto salvo l'eventuale ricorso all'istituto della c.d prorogatio previsto dall'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000 e per la durata triennale prevista dallo stesso articolo 235, comma 1.
Eventuali ulteriori problematiche al riguardo potranno essere esaminate nel momento e alla luce delle successive disposizioni di legge in materia.