Nomina collegio sindacale società partecipate

Finanza locale
21 Novembre 2013
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

I revisori delle società partecipate e delle aziende speciali non sono scelti tramite estrazione dall'elenco

Testo 

Un consigliere comunale, nel rappresentare che ultimamente l'amministrazione comunale ha provveduto alla nomina del collegio sindacale di tre società partecipate dal comune mediante scelta diretta del Sindaco e con scelta politica all'interno di apposita deliberazione consiliare, ha chiesto di conoscere se il Comune avrebbe dovuto procedere alla nomina del collegio dei revisori delle predette società con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23 e, quindi, mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco in vigore dal 1 marzo 2013. Al riguardo, si osserva quanto segue. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23 recano l'approvazione del Regolamento disciplinante l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria degli stessi enti locali. Il predetto Regolamento costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, il quale ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono iscritti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tali disposizioni normativa e regolamentare si riferiscono espressamente alle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Gli stessi criteri di formazione dell'elenco sono determinati dal Regolamento tenendo conto dei requisiti di iscrizione, formazione ed esperienza specificamente riferiti alle competenze attribuite agli organi di revisione di cui al citato articolo 234 del decreto legislativo n.267 del 2000, nonché della tipologia e dimensione demografica degli enti locali presso i quali i nominativi iscritti nell'elenco possono essere nominati. Stanti tali presupposti, si ritiene che, in mancanza di espressa previsione normativa e apposito adeguamento regolamentare, le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali non possano essere estese, direttamente in via interpretativa, alla nomina degli organi di controllo interno delle società partecipate dagli enti locali. Le società partecipate, anche interamente, dagli enti locali, per quanto tenute, per effetto di recenti diverse disposizioni normative, al rispetto di vincoli, limitazioni e procedure valide per gli enti locali partecipanti, restano pur sempre soggetti di diritto privato e i relativi organi di controllo interno (collegio sindacale e o revisori legali), quanto a composizione e nomina, sono disciplinati dal codice civile e dagli atti costitutivi. Si ritiene, pertanto, che in mancanza di espressa previsione normativa e tenuto conto delle diversità e peculiarità dei predetti organi di controllo, non possano ritenersi direttamente applicabili alla nomina degli stessi le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23. A supporto dell'orientamento espresso, la recente disposizione di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 31 ottobre 2013, n.126 ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo interno, successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto, i revisori dei conti delle società partecipate direttamente o indirettamente dagli enti locali e delle aziende speciali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco, demandando ad un decreto del Ministro dell'Interno la determinazione dei criteri per la formazione dell’elenco e per l’estrazione dei nominativi dallo stesso. (n.d.r. il predetto decreto legge è decaduto in quanto non è stato convertito in legge e già durante l'iter legislativo la disposizione in questione era stata soppressa)