Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale
Istanze di accesso nell'imminenza delle elezioni e, quindi, nell'imminenza dello scadere del mandato.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
Istanze di accesso nell'imminenza delle elezioni e, quindi, nell'imminenza dello scadere del mandato.
L'autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere per l'incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale
Il c.137 art.1 legge n.56/14 va applicato alla giunta per tutta la durata della consiliatura, considerato che il numero dei componenti di consiglio e giunta risulta cristallizzato al dato della popolazione residente al momento delle elezioni amministrative.
La materia "organi di governo" dei comuni è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed il comune …, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientra nell'ambito applicativo dalla normativa statale dettata per tale categoria di comuni.
Nel caso in cui il revisore unico sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, l'ente può procedere con la cessazione dell'incarico, anche se il regolamento comunale prevede diversamente.
Presupposto per la nomina di un solo organo di revisione per lo svolgimento dell'incarico presso l'unione e presso i comuni membri, è il completo esercizio da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
L'ente locale ha ampia autonomia nella gestione della successiva fase all'estrazione propedeutica alla nomina dell'organo di revisione
L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina
È di esclusiva competenza del consiglio dell'ente la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria anche se in contrasto con quanto già deliberato dalla giunta.
L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale
Il revisore che è anche dipendente pubblico deve presentare all'ente l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione pubblica di appartenenza riferita specificatamente allo svolgimento dell'incarico affidato.
A decorrere dal 10 dicembre 2012 i revisori sono scelti solo tramite estrazione dall'elenco e non è possibile rinnovare l'organo già in carica
Il revisore dei conti non può accettare l'incarico con riserva di verificare la legittimità della deliberazione in merito al compenso e, qualora non fosse disponibile a proseguire nell'incarico, deve rinunciare con atto formale
La risposta ai quesiti degli enti locali in materia dei revisori dei conti viene rilasciata a mero titolo collaborativo e l'eventuale mancato riscontro non si può configurare come "silenzio assenso".
L'ente può autonomamente fissare il compenso base spettante al revisore sotto il limite massimo previsto in adesione al principio di contenimento della spesa pubblica
A fronte dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e utilità comunque denominate si ritiene che l'ente possa autonomamente ridurre gli stessi in adesione al principio di contenimento della spesa pubblica.
Il compenso spettante al Revisore dell'Unione fa riferimento alla classe demografica del comune più popoloso ed è omnicomprensivo anche per l'attività che il Revisore dell'Unione presta presso i Comuni associati.
Per la composizione dell'organo di revisione degli enti locali si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente comunicata dall'ISTAT
Se l'incarico di revisione dell'organo dell'unione è svolto anche per tutti i comuni membri i revisori degli stessi decadono e decade anche il revisore dell'unione nel caso in cui si debba nominare un collegio.
La prorogatio dell'incarico dei revisori non può superare i quarantacinque giorni
È preclusa la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, consentita in vigenza delle previgenti modalità di scelta
Il sorteggio dei nominativi inseriti nell'Elenco dei revisori dei conti è basato sulla pura "casualità" non tiene conto di un'equa distribuzione delle cariche di revisore ovvero dell'esito dei precedenti sorteggi
A decorrere da quando disposto dal D.M. n.12 del 15 febbraio 2012, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti esclusivamente con le modalità ivi previste
L'incarico del revisore non può eccedere il periodo di prorogatio anche in caso di scioglimento dell'unione, se necessario si procede a nuova nomina tramite estrazione dall'elenco.