Richiesta di accesso da parte di un cittadino alle posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull’attività di valutazione. Aassume specifico rilievo il comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall’art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha, tra l’altro, stabilito che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).”.