Composizione organo di revisione nelle unioni

Finanza locale
19 Agosto 2014
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, relative alla diversificata composizione dell'organo di revisione delle unioni in ragione della dimensione demografica dei comuni, si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000.

Testo 

Un'Unione di comuni, nel premettere che assomma un numero di abitanti largamente inferiore ai diecimila e che, esercitando tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, ha provveduto a nominare, a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, il collegio dei revisori a norma dell'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, alla luce delle recenti disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n.56, sottopone all'attenzione alcuni quesiti inerenti la possibilità di revocare la precedente nomina del collegio dei revisori e di nominare un solo revisore.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Sulla tematica portata all'attenzione, si richiama preliminarmente quanto già osservato con la ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014. Come è noto, l'articolo 1, comma 110, lett. c), della citata legge n.56 del 2014, prevede la possibilità di svolgimento da parte delle unioni di comuni in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, delle funzioni dell'organo di revisione; l'esercizio della funzione è attribuito ad un unico revisore nelle unioni che non superano 10.000 abitanti e ad un collegio di revisori nelle unioni che superano tale limite demografico.
Come osservato con la richiamata nota, si può ritenere che, alla luce nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, le condizioni relative alla diversificata composizione dell'organo di revisione in ragione della dimensione demografica dei comuni, previste in caso di svolgimento da parte delle unioni di comuni, in forma associata, delle funzioni dell'organo di revisione anche per i comuni che fanno parte dell'unione, seppure come ipotesi facoltativa, si applichino anche alla fattispecie prevista dall'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000.
Pertanto, per tali fattispecie, come nel caso rappresentato, a norma del citato articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, l'organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte e sarà costituito, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite.
Sempre relativamente alle predette tipologie di unioni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione dell'organo di revisione delle predette unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione.
Ciò detto, nel caso rappresentato, essendo stato già stato nominato un collegio di revisori in applicazione della normativa vigente al momento, si ritiene che non possa procedersi alla revoca dello stesso, essendo la revoca del revisore prevista a norma dell'articolo 235, comma 2, solo per inadempienza. La diversa composizione dell'organo si applicherà alla scadenza dell'attuale organo.
Tanto si comunica per le valutazioni di competenza e per la successiva comunicazione all'Unione interessata.