Gruppi consiliari. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2014
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). La materia, pertanto, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art. 38 citato. Si ritiene opportuno apportare modifiche alla normativa statutaria e regolamentare che preveda disposizioni tali da impedire ai consiglieri il passaggio ad un gruppo diverso rispetto a quello corrispondente alla lista di partecipazione alle elezioni del Consiglio, ciò in quanto una siffatta disposizione si porrebbe in contrasto con il principio del divieto di mandato imperativo recato dall’art. 67 della Costituzone.

Testo 

Con nota in data.., inviata anche a codesta Prefettura, il consigliere di minoranza del comune di .., ha posto un quesito in materia di costituzione di gruppi consiliari.
In particolare, ha rappresentato che dal proprio gruppo, formato da tre componenti, si è distaccato un consigliere comunale il quale, accettando la nomina ad assessore ha dichiarato di voler formare un gruppo autonomo.
Ciò, in contrasto con la previsione dell'art. 11, comma 1, dello statuto comunale il quale prevede che i gruppi debbano essere composti da almeno tre consiglieri.
Al riguardo, si evidenzia che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). La materia, pertanto, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall'art. 38 citato.
I mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.
Nel caso di specie, atteso che non si è reso possibile accedere al contenuto del regolamento in ordine alla disciplina di dettaglio dei predetti gruppi, si rileva che la norma statutaria, oltre a fissare il numero minimo di tre componenti, dispone, altresì, che i gruppi consiliari 'devono essere espressione politica della lista di partecipazione alle elezioni del Consiglio'. Oltre al vincolo numerico sussisterebbe, dunque, l'obbligo di cristallizzare i gruppi all'esito elettorale, senza alcuna possibilità di variazione successiva all'insediamento del Consiglio.
Tale disposizione statutaria qualora venga interpretata anche nel senso di vietare i movimenti all'interno dei singoli gruppi costituiti, sembrerebbe violare il principio fondamentale, confermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 649 del 21 luglio 2004) secondo il quale 'non è configurabile alcun obbligo giuridico che vincoli l'eletto al proprio partito ovvero ai propri elettori che non permetta, nel corso della consiliatura, l'abbandono della coalizione d'origine ed il contemporaneo transito in altra coalizione'.
Va da sé che gli eventuali mutamenti, oltre ad incidere sul numero dei gruppi, ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, influiscono sulla composizione delle commissioni consiliari, modificando i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio.
Fatta salva la verifica dell'effettivo contenuto delle disposizioni regolamentari, i vincoli statutari non consentirebbero le modificazioni evidenziate, sicché appare opportuna da parte dell'Ente, la modifica delle stesse disposizioni dello statuto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/00 ed, eventualmente, delle norme regolamentari, sia per eliminare il possibile divieto di mobilità tra gruppi che per il necessario adeguamento alle successive prescrizioni di legge che hanno variato la composizione dei consigli comunali, in quanto la norma statutaria (art. 11) appare 'rapportata ad una diversa composizione numerica del Consiglio comunale'.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.