Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Esposto.

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2014
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri. Non può essere negata la copia cartacea dei documenti richiesti, dovrebbe evitarsi la presentazione, da parte dei consiglieri, di istanze eccessivamente onerose per l’Ente. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso – con parere del 29 novembre 2011 - ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno dell’ente attraverso l’uso di password di servizio.

Testo 

Il Consigliere del Comune di .., lamenta il mancato rilascio da parte degli Uffici comunali, della documentazione in forma cartacea che lo stesso richiede nell'esercizio del diritto di accesso.
In particolare, ritenendo non legittimo il rilascio dei documenti esclusivamente su supporto informatico e contestando le note dei dirigenti con le quali si invita l'interessato a consultare l'albo pretorio dell'Ente, ove possono essere reperite le copie delle determine che vengono richieste, il Consigliere in oggetto chiede un intervento a garanzia dei propri diritti.
Al riguardo, si osserva che il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. è disciplinato dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art. 10, T.U.O.E.L.) che, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza dell'amministrazione, considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (cfr. pareri del 23 giugno e del 7 luglio 2011, resi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
La predetta Commissione si è espressa su un quesito posto dal Segretario di un Comune, relativo all'accesso dei consiglieri comunali all'albo pretorio on line. Si chiedeva, in particolare, di sapere se il regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi potesse prevedere che gli interessati all'accesso, ed in particolare i consiglieri comunali, non dovessero più richiedere copia cartacea di quanto già pubblicato nell'albo pretorio on line. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto di esprimere parere negativo, sia perché l'esercizio del diritto d'accesso non ha alcun rapporto con il valore legale del documento al quale si chiede di accedere, sia perché non tutti possono essere in grado di connettersi con la rete comunale e di navigare in essa.
Pertanto, il mancato rilascio della copia cartacea potrebbe costituire una discriminazione dei soggetti privi di adeguata cultura informatica, con conseguente lesione sia del principio generale di uguaglianza che dello specifico diritto d'accesso, che pure attiene a quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini.
Va, però, considerato che il legislatore con l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, per comprimere le spese correnti, finalità che com'è noto rientra tra le esigenze generali prioritarie della politica economica finanziaria nazionale, ha espressamente previsto la pubblicazione on line. Tali esigenze non vengono compromesse qualora le copie in forma cartacea (quelle rilasciate per e-mail sono praticamente a costo zero e quindi gratuite) siano richieste da privati cittadini, dal momento che, in tal caso, l'accesso è subordinato ad un sia pur limitato onere finanziario a carico del richiedente. Possono, però, essere compromesse nel caso in cui i consiglieri comunali avanzino richieste generalizzate o, comunque, di dimensioni manifestamente esorbitanti, con conseguente, ingiustificato aggravio economico ed operativo per il Comune.
Fermo restando, dunque, alla luce dei sopra citati pareri, che non può essere negata la copia cartacea dei documenti richiesti, dovrebbe evitarsi la presentazione, da parte dei consiglieri, di istanze eccessivamente onerose per l'Ente. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso – con parere del 29 novembre 2011 - ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno dell'ente attraverso l'uso di password di servizio.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.