LA PROCEDURA DISMISSIORIA DA PARTE DEL PRESIDENTE PROVINCIA E' STAT AVVIATA IN DATA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE PER SCADENZA NATURALE CONSILIATURA.
Roma, 15 luglio 2014
Oggetto: Provincia di ....... – Dimissioni del presidente
Si fa riferimento alla nota n. 25580 in data 11 giugno u.s., relativa alla situazione in cui versa la provincia a seguito delle dimissioni del Presidente dell'ente, rassegnate con nota assunta al protocollo dell'ente in data 1 luglio u.s.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Il consiglio provinciale di ......è stato rinnovato il 6 e 7 giugno 2009, con la contestuale elezione del presidente, nella persona del signor ......., proclamato eletto in data 11 giugno 2009.
Le dimissioni dalla carica di presidente comportano, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), la decadenza della giunta e lo scioglimento dell'organo consiliare. Secondo quanto previsto dall'art. 141 dello stesso TUOEL, la misura dissolutoria è adottata con decreto presidenziale, con il quale viene contestualmente nominato un commissario, che assomma i poteri di presidente, consiglio e giunta.
Relativamente all'istituto provinciale, occorre tener conto della disciplina dettata dall'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, si applica alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati nel corrente anno, per garantire la transizione dell'istituto al nuovo regime dettato per la rappresentanza locale. In particolare, il comma 82 citato prevede la permanenza in carica del presidente della provincia che, affiancato dalla giunta, assume le funzioni consiliari, per assicurare, a titolo gratuito, l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti indicati dallo stesso comma.
La situazione che si è determinata in provincia di ....... con le dimissioni del presidente non rientra del tutto nella fattispecie astratta delineata dal legislatore con la normativa sopra richiamata, atteso che la procedura dismissoria è stata avviata in data successiva alla cessazione, per scadenza naturale, del mandato degli organi elettivi. Il consiglio provinciale, pertanto, non può essere sciolto, pur sopravvivendo le funzioni consiliari in capo al presidente della provincia, ai sensi del comma 82 citato.
In ogni caso, essendo prevista la prosecuzione dell'attività amministrativa provinciale, anche se limitata alle funzioni indicate dal richiamato art. 1, comma 82, è necessario legittimare una figura commissariale per consentire il funzionamento dell'ente, riconducendo la fattispecie al dettato dello stesso comma 82.
In tal senso, si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 19 del R.D. n. 383 del 3 marzo 1934, che prevede l'invio da parte del Prefetto di un commissario per reggere l'ente fino alla elezione dei nuovi organi, al quale potrebbero essere conferiti i poteri del presidente e del consiglio provinciale, lasciando in carica la giunta, come previsto dal richiamato comma 82.
Tanto si rappresenta, significando che, al fine di garantire la continuità amministrativa, le funzioni commissariali potranno essere affidate, ai sensi del richiamato art. 19, al vicepresidente della provincia, ovvero, in caso di indisponibilità dell'amministratore, all'assessore più anziano d'età o ad altro componente della giunta.
Quanto alla possibilità da parte del vicesindaco di assumere le funzioni di presidente della provincia, essendo il predetto amministratore anche sindaco del comune di .......... si osserva che il caso in oggetto non appare integrare alcuna delle ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 267/2000, le cui disposizioni non sono suscettibilità di interpretazione analogica, ostandovi il principio di tassatività delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive e la considerazione che l'elettorato passivo rientra tra i diritti politivi fondamentali del cittadino (art. 51 Cost.).
In tal senso si è pronunciata anche la costante giurisprudenza (Cass. Civ., 1^ sez., 20 maggio 2006, n. 11894; Cass. Civ. 1^ sez., 27 marzo 2008, n. 8031; Corte Cost. sent. 14 aprile 2010, n. 143, 17 ottobre 2011, n. 277 e 4 novembre 2011, n. 294).