Composizione della Giunta comunale ai sensi dell’art. 47, comma 1 e comma 5 del T.U.O.E.L. n. 267/00 e art. 2, comma 185 della legge n. 191/09. Quesito.

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2014
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Numero assessori. Il mancato adeguamento dello statuto comunale alla più recente normativa in ordine al numero massimo di assessori consentito per ogni comune rende comunque applicabile il parametro massimo previsto dalla legge.

Testo 

Il Segretario generale del Comune di ., rinnovato nelle recenti consultazioni elettorali, ha posto un quesito in ordine alla corretta composizione della Giunta.
In particolare, il Segretario ha segnalato il mancato adeguamento statutario da parte dell'Ente alla vigente normativa in materia ed ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 2, comma 185 della legge n. 191/09, che ha ridotto il numero massimo degli assessori ad un quarto dei consiglieri non sarebbe intervenuta espressamente a modifica del T.U.E.O.L. (art. 47, comma 1), così come stabilito dall'art.1, comma 4, del citato testo unico.
Al riguardo, in carenza proprio dell'adeguamento statutario, è stato chiesto se debba applicarsi la norma transitoria di cui al comma 5 del citato articolo 47 che prevede, tra l'altro, per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 che la Giunta composta sia nella misura massima di sei assessori.
Ciò posto, si osserva preliminarmente che l'art. 11, comma 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, confluito nell'art. 47 del T.U.E.L. n. 267/2000, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 142/90 in tema di composizione delle giunte demandando allo statuto la determinazione del numero degli assessori sulla base di un nuovo sistema di calcolo ancorato all'entità numerica dei consiglieri piuttosto che alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale, come previsto in precedenza.
Le suddette disposizioni sono state inoltre integrate dalla citata disciplina 'transitoria', di immediata applicazione fino all'adozione di una specifica norma statutaria.
I parametri indicati dal richiamato art. 47, comma 5, si sostituivano automaticamente alle disposizioni statutarie esistenti.
Nel caso prospettato, tuttavia, che lo Statuto comunale è stato comunque modificato successivamente all'entrata in vigore della legge 265/99, tant'è che l'Ente si è adeguato, individuando il numero massimo di dieci assessori che corrispondono esattamente ad un terzo dei consiglieri spettanti al Comune secondo la previsione dell'originario comma 1 dell'art. 47.
Le successive modificazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 185 della legge n. 191/09, sono immediatamente precettive sia in carenza di una modifica espressa del T.U.O.E.L. che in assenza dell'adeguamento statutario da parte dell'Ente interessato.
A tal riguardo giova richiamare la circolare n. 2379 del 16.02.2012, ove è stato chiarito che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, co. 3 del T.U.E.L. n. 267, per il quale 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.
Atteso che lo statuto del Comune di. prevede un numero massimo di dieci assessori, il mancato adeguamento dello stesso alla più recente normativa rende comunque applicabile il parametro massimo previsto dalla legge che consente ai comuni della medesima fascia demografica, la presenza di un numero massimo di sette assessori.
Su quanto precede si prega codesta Prefettura di fare analoga comunicazione all'interessato.