LA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE CALCOLATA DALLA DATA DELL'ULTIMA NOTIFICA EFFETTUATA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONSIGLIERI E LA SUDDETTA APPROVAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO I TERMINI INDICATI IN DIFFIDA.
Class. n. 15900/TU/00/141 Roma, 8 agosto 2014
AL PREFETTO DI
(Rif. n. 33015 del 4 luglio 2014)
Oggetto: Amm.ne com.le di . Mancata approvazione conto consuntivo. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta prefettura ha posto alcuni quesiti formulati dal comune di .....in merito alle decorrenza dei termini di diffida ed alla natura dello stesso.
In particolare, viene chiesto di conoscere se la decorrenza del termine iniziale della diffida per l'approvazione del predetto documento contabile decorra dalla data di ricezione della medesima sulla posta elettronica certificata dell'ente, ovvero dal giorno dell'ultima notifica di diffida ai consiglieri comunali.
Viene inoltre chiesto di conoscere se, fissata la prima seduta del Consiglio nel termine di diffida, qualora in quella seduta non sia raggiunto il numero legale, il conto consuntivo possa ritenersi legittimamente adottato nella seconda seduta fissata oltre il termine di cui in diffida.
Al riguardo, con riferimento al primo dei quesiti formulati, si rappresenta che la decorrenza deve essere calcolata dalla data dell'ultima notifica effettuata nei confronti dei singoli consiglieri.
Per quanto invece concerne il secondo quesito, nel richiamare le disposizioni dettate con nota prot. n. ... del 7 giugno 2004 si rappresenta che l'approvazione del documento contabile in argomento deve avvenite entro i termini indicati in diffida.