Accesso agli atti. Quesito.art. 10 dlgs 267/2000

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2014
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

Richiesta di accesso da parte di un cittadino alle posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull’attività di valutazione. Aassume specifico rilievo il comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall’art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha, tra l’altro, stabilito che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).”.

Testo 

E' stato formulato un quesito in merito al diritto di accesso esercitato da un cittadino.
In particolare, il predetto cittadino, ha chiesto il rilascio di copia di una serie di atti relativamente agli anni dal 2004 al 2013 concernenti, tra l'altro, le posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull'attività di valutazione, la relazione del Nucleo di valutazione e le indennità corrisposte per ciascuna posizione organizzativa.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00 - che disciplina il diritto di accesso e informazione - dispone che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, rafforzando il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino-elettore.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale norma non intende, comunque, radicare in capo a quest'ultimo un interesse generico alla legittimità dell'azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti, che soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90.
Invero la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha precisato, che ai sensi del richiamato disposto normativo è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.
Al fine di una completa disamina della problematica occorre, altresì, tenere conto delle vigenti disposizioni che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono, tra l'altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.
Pertanto, si ritiene che la specifica norma sull'accesso agli atti degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 267/00, non sia soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.
A supporto di tale orientamento soccorre, altresì, la decisione del 17 gennaio 2013 resa dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 recedono di fronte alla norma di cui all'art. 10 del T.U.O.E.L. che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.
Il diritto di accesso, tuttavia, ha sempre trovato un contemperamento con le esigenze di tutela dei dati personali anche secondo quanto ritenuto dal Garante per la Protezione dei dati personali che, in materia di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico afferma il diritto delle organizzazioni sindacali di conoscere i dati attinenti alla prestazione lavorativa, primariamente in forma aggregata. Analoga limitazione, si ritiene, debba porsi nei confronti del cittadino che chiede di accedere ai dati relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.
Occorre, comunque, precisare che assume specifico rilievo il comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall'art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha, tra l'altro, stabilito che 'le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).'
Ciò posto, tale completa apertura in ordine alla pubblicità delle prestazioni rese dai dipendenti è riferibile a quegli atti adottati dall'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, fermo restando il diritto all'accesso a tutti gli altri provvedimenti dell'Amministrazione non classificati come 'segreti' o contenenti dati sensibili, che potranno essere consegnati ai richiedenti sulla base e con le modalità dettate dalle specifiche norme regolamentari di cui gli Enti sono tenuti a dotarsi.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'Ente interessato.