Composizione della Giunta comunale. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2014
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Giunta comunale. Ipotesi di rotazione nella nomina degli assessori nell’ambito della Giunta municipale. La continua rotazione degli assessori, richiedendo sempre la conseguente comunicazione al consiglio, comporterebbe un gravoso appesantimento delle procedure formali e non agevolerebbe il lavoro collegiale della Giunta ed impedirebbe di risalire con chiarezza ad eventuali responsabilità in caso di non corretta gestione degli assessorati di competenza. Inoltre nell’eventualità del mancato rispetto del patto politico all’interno del Consiglio, l’eventuale revoca di un assessore, non supportata da adeguata motivazione come richiesto dalla giurisprudenza, potrebbe esporre l’Ente a possibili contenziosi.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto il parere circa la legittimità della rotazione nella nomina di uno dei due assessori nell'ambito della Giunta municipale del comune di ., programmata dal sindaco, il quale, al termine di ogni seduta di Giunta, procede alla revoca dell'assessore e alla contestuale nomina alla stessa carica di un diverso consigliere, con riserva di comunicazione al primo consiglio comunale utile.
In particolare, nella delibera di consiglio comunale n. 13 dell'11 giugno 2014, viene specificato che il sindaco, 'ha deciso di dare stabilità alla figura del Vicesindaco, mentre per l'altro assessore di fatto la nomina sarà ripartita tra più consiglieri, alternandoli'.
Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00 dispone che il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Il successivo comma 3 prevede che entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, mentre il comma 4 dà facoltà al sindaco di revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Ciò premesso, si osserva che in tema di revoca degli assessori, la giurisprudenza ha sempre affermato l'obbligo di motivazione del relativo provvedimento sindacale, in virtù di quanto previsto dal sopra citato comma 4.
Il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza 12 Ottobre 2009 n. 6253, ha affermato che 'l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori) . può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco'.
Anche il TAR della Puglia – Bari, Sez. I, con sentenza 29 maggio 2012 n. 1067, ha affermato che è 'noto il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore consente di ritenere ammissibile una motivazione basata sulle più ampie valutazioni di opportunità politica ed amministrativa, rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente locale, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012 n. 1053 ed i numerosi precedenti ivi richiamati)'.
In ordine alla specifica fattispecie, assume tuttavia particolare rilevanza l'ordinanza n. 788/2009 del 21.10.2009 con la quale il TAR della Puglia – Lecce, Sez. I, ha affermato che il decreto di revoca della nomina ad Assessore adottato dal Sindaco .. non può certamente trovare giustificazione nell'accordo in ordine all'alternanza alla carica di assessore raggiunto in seno ad una delle forze politiche che sostengono il Sindaco ..; inoltre, la validità di un simile accordo si presenta altamente problematica, in considerazione dell'innegabile contrasto con interessi pubblicistici di indubbio rilievo, come quello al buon andamento dell'amministrazione o al rispetto della volontà del corpo elettorale.
Condividendo le perplessità evidenziate dal TAR Puglia con la citata ordinanza n. 788/2009, si ricorda che la Giunta, secondo la previsione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 267/00, è uno degli organi di governo del Comune, ed in quanto tale assume una responsabilità di tipo collegiale di fronte al consiglio, ai sensi dell'articolo 48 dello stesso decreto, il quale tra l'altro, al comma 2 assegna, sempre alla Giunta, compiti di collaborazione con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, rispondendo allo stesso organo con cadenza annuale in merito alla propria attività espletata e svolgendo compiti di proposta e di impulso nei confronti sempre del medesimo organo consiliare.
Peraltro, la continua rotazione degli assessori, richiedendo sempre la conseguente comunicazione al consiglio, comporterebbe un gravoso appesantimento delle procedure formali e non agevolerebbe il lavoro collegiale della Giunta ed impedirebbe di risalire con chiarezza ad eventuali responsabilità in caso di non corretta gestione degli assessorati di competenza.
Inoltre nell'eventualità del mancato rispetto del patto politico all'interno del Consiglio, l'eventuale revoca di un assessore, non supportata da adeguata motivazione nei termini surriferiti richiesti dalla giurisprudenza, potrebbe esporre l'Ente a possibili contenziosi.