Vice Sindaco. - Presidenza del Consiglio. Sostituzione. Quesito.

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2014
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

Prerogative del vicesindaco. Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l’ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 94/1996 reso nell’adunanza del 21 febbraio 1996, ha distinto l’ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui sia esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco non può presiedere il consiglio, in quanto non può fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte.

Testo 

Con nota che si allega in copia, il consigliere di minoranza del Comune di .ha posto un quesito in ordine alla correttezza del mantenimento delle funzioni di vice sindaco, in capo ad un assessore esterno, alla luce dell'articolo 18 dello statuto comunale che, stabilendo al comma 1 che 'il vice sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica', comporterebbe automaticamente anche la supplenza della presidenza del consiglio comunale che viene esercitata dal sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello stesso statuto.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che il citato articolo 18 al comma 2 prevede, altresì, che 'in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età'.
Per quel che concerne la Presidenza del Consiglio comunale, il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina in maniera specifica la fattispecie, stabilendo all'articolo 3, che il consiglio comunale è presieduto dal sindaco ed in caso di sua assenza od impedimento la convocazione e la presidenza spettano all'assessore delegato ed in sua assenza all'assessore anziano, così come recato dal comma 4 dell'articolo 2 dello stesso regolamento.
Secondo tale ultima disposizione il consigliere anziano è individuato nel candidato che ha riportato il maggior numero di voti individuali, e specifica che 'in caso di sua assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte da colui che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto successivo'.
Premesso, pertanto che occorrerebbe applicare la normativa regolamentare che disciplina la supplenza del Presidente del Consiglio (non essendovi obbligatoria corrispondenza tra l'assessore vice-sindaco e assessore delegato), si osserva che le disposizioni statutarie e regolamentari in materia, sembrano mantenere una coerenza fino all'intervenuta modifica dell'art. 21 dello statuto, il quale al comma 2, ha introdotto la possibilità di nomina, all'interno della Giunta, anche di assessori esterni.
Con riferimento alla nomina di assessori esterni all'assemblea nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, si evidenzia che essa fa parte del contenuto facoltativo dello statuto ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.
In base a quanto dispone il successivo art. 64, comma 3, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale ed assessore nella rispettiva giunta, per cui non è operante la previsione del precedente comma 2, che dispone l'automatica cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione dell'incarico assessorile, né vi è alcuna norma che sancisca l'obbligo, per il consigliere che sia nominato assessore di 'dimettersi' dalla carica di consigliere.
Ciò posto, tuttavia, il consigliere può ben effettuare un'autonoma scelta nel senso di dimettersi dalla carica di consigliere, nell'intento di dedicarsi in via esclusiva all'impegno richiesto dall'espletamento dell'incarico assessorile, senza che tale comportamento integri alcuna violazione.
Detta scelta potrebbe intervenire, indifferentemente, sia prima dell'accettazione della nomina ad assessore, sia in una fase successiva, considerato, in relazione a quest'ultima ipotesi, che il sistema non prevede, come già ricordato, per i comuni di entità demografica inferiore a 15.000 abitanti, l'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta.
Rientra, pertanto, nella discrezionalità del sindaco l'assegnazione delle funzioni di vicesindaco ad un assessore esterno piuttosto che ad un assessore interno.
Vi sono però taluni limiti alle prerogative del vicesindaco esterno al consiglio, evidenziati dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 94/1996 reso nell'adunanza del 21 febbraio 1996.
In tale parere, il Supremo Consesso ha ritenuto che il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel consiglio comunale, in quanto 'appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci', considerato che 'nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive'.
Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l'ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato ha distinto l'ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui è, viceversa, esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco non può presiedere il consiglio, in quanto non può 'fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità'.
Anche l'articolo 39 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina la figura del Presidente del Consiglio e del vice presidente, fatta salva la prerogativa propria del sindaco, consente l'affidamento dell'ufficio in parola esclusivamente ai consiglieri comunali.
Ciò posto, qualora l'Ente non disponga di assessori interni che cumulino anche il ruolo di consiglieri comunali, nell'impossibilità di assegnazione della delega prevista dall'art. 3, comma 1 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dovrebbe procedersi alle opportune modifiche statutarie e regolamentari (assegnando il potere sostitutivo del Presidente ad un consigliere in carica) al fine di non incorrere in possibili interruzioni dell'attività del Consiglio nell'ipotesi di impedimento del Sindaco-Presidente.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.